La Corte di Giustizia UE si è di recente pronunciata sulla vendita online di alimenti biologici. Alla quale devono applicarsi le stesse regole previste per il retail fisico, escludendo le deroghe a favore della vendita diretta.
Ecommerce, le regole da seguire in UE
La vendita online di alimenti è soggetta, in Europa, alle stesse prescrizioni stabilite per gli strumenti tradizionali di vendita.
Ciò vale anzitutto per l’informazione al consumatore. Laddove il ‘Food Information Regulation’ prevede che le notizie obbligatorie in etichetta – fatte salve quelle relative alla singola unità di vendita (come la data di scadenza, o termine minimo di conservazione, e il codice di lotto) – debbano venire rese disponibili al consumatore prima della scelta d’acquisto. (1)
‘Per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:
a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti (2) sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;
b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna’ (reg. UE 1169/11, art. 14)
Identiche regole devono altresì applicarsi, logicamente, ai criteri di registrazione, autorizzazione e certificazione definiti per la vendita di alcune merci. Come appunto, i prodotti biologici.
Ecommerce di alimenti bio, il caso tedesco alla Corte di Giustizia UE
Una questione pregiudiziale è stata proposta dalla Corte federale di giustizia tedesca ai giudici europei in Lussemburgo. In merito alla possibilità di esentare la vendita online di cibi biologici – al pari di alcune forme di vendita diretta – dagli obblighi di notifica e certificazione.
Le regole europee sul biologico prevedono infatti l’obbligo, anche per i distributori di alimenti bio, di sottoporsi ad apposita registrazione e sistema di controllo. (3) Al preciso scopo di prevenire possibili frodi, che potrebbero venire realizzate mescolando alla rinfusa tali prodotti con le derrate convenzionali.
Gli Stati membri hanno potuto introdurre deroghe ai predetti obblighi, a favore degli ‘operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi’. (4) E la Germania si è effettivamente avvalsa di tale facoltà. (5)
La vertenza rimessa alla Corte di Giustizia UE nasce da una diffida dell’associazione per la lotta alla concorrenza sleale (6) nei confronti di un venditore online (7) di accessori per camini e barbecue. Il quale offriva in vendita, tra i vari prodotti, una gamma di miscele di spezie biologiche (Bio Gewürze). Senza essere registrato né sottoposto al relativo sistema di controlli per il bio.
Il verdetto della Corte di Giustizia, nessuna deroga sull’ecommerce di prodotti bio
L’escalation di un contenzioso da quattro soldi, scaturito da una multa di 235 euro, ha condotto i togati di Lussemburgo a valutare una questione di diritto che incide su un business miliardario, quanto oggi vale l’ecommerce di prodotti bio in Europa. (8)
La questione attiene alla possibilità di equiparare l’attività online, come altre forme di vendita a distanza di prodotti biologici, alla vendita diretta nel luogo di immagazzinamento dei prodotti (alla presenza contemporanea dell’operatore, o del suo personale addetto alla vendita, e dell’acquirente). La sola che può beneficiare di esenzione dai requisiti di registrazione e sistema di controllo ad hoc.
I giudici di Lussemburgo hanno adottato l’approccio più rigoroso. ‘L’applicazione di tali requisiti sembra pienamente giustificata nel caso della vendita al dettaglio online e a distanza, in quanto il magazzinaggio dei prodotti, generalmente in quantità molto elevate, e la fornitura da parte di intermediari presentano un rischio di rietichettatura, di scambio e di contaminazione che non può essere considerato complessivamente esiguo’. (9)
Sì alle garanzie e ai controlli, no al Far-West.
Dario Dongo
Note
(1) V. reg. UE 1169/11, articolo 14
(2) ‘a eccezione delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f)’, vale a dire ‘il termine minimo di conservazione o la data di scadenza’, ndr
(3) Cfr. reg. CE 834/07, articolo 28.1
(4) Idem c.s., articolo 28.2
(5) Con la legge recante applicazione degli atti giuridici UE nel settore dell’agricoltura biologica (Gesetz zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Union auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus – Öko-Landbaugesetz, articolo 3.2)
(6) Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
(7) Kamin und Grill Shop GmbH
(8) La vendita online di alimenti bio vale oggi circa 39 miliardi di US$ a livello globale, secondo IFOAM
(9) Causa C-289/16, sentenza 12.9.17, su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0289
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.