I distributori automatici di alimenti e bevande, come si è scritto, dovrebbero offrire ai consumatori notizie utili a compiere scelte d’acquisto consapevoli e sicure. Il tema merita un approfondimento, che qui si propone.
È opportuno anzitutto esaminare come le società che gestiscono la vendita di ‘food & beverage’ attraverso i Distributori Automatici (DA), si inseriscono nelle strutture pubbliche e private.
Distributori automatici nelle strutture pubbliche
I DA sono presenti nella gran parte delle strutture pubbliche. Scuole (1), ospedali, uffici della pubblica amministrazione, etc. In questi casi le società di DA presenti in ogni ente sono state scelte mediante bandi di gara ad evidenza pubblica.
I disciplinari di gara e i capitolati speciali d’appalto dettano i criteri di ammissione e i requisiti che le società devono avere per potervici accedere. La composizione dei prodotti che formano l’offerta viene altresì precisata nel bando.
In pratica, l’offerta deve venire composta da:
⁃ % alimenti biologici,
⁃ % prodotti senza glutine;
⁃ % alimenti senza zucchero;
⁃ etc.
La composizione ovviamente varia da bando a bando e da struttura a struttura. Così come varia il punteggio che ogni commissione redattrice di bando assegna ai partecipanti per la composizione di prodotti proposta.
La complessità è notevole, ove si consideri l’enorme varietà di prodotti (bio, senza glutine, frutta, …) disponibili sul mercato. E la conseguente possibilità – per i gestori meno corretti – di introdurre nuove referenze di qualità inferiore, nelle fasi successive all’aggiudicazione dei bandi, senza incorrere in contestazioni.
La selezione dovrebbe quindi venire eseguita a priori, introducendo criteri più restrittivi sulle caratteristiche dei prodotti da inserire già nella fase di redazione dei bandi. Prescrivendo ai candidati di offrire:
– all’ente appaltante, le schede tecniche di tutti i prodotti che verranno inseriti nei distributori automatici,
– ai consumatori finali, tutte le notizie a essi relative. Che possono venire offerte sui touchscreen degli apparecchi più moderni, o su appositi registri in prossimità di quelli meno recenti.
Distributori automatici nelle strutture private
Le strutture private ove i DA possono venire inseriti sono le più diverse. Locali di ogni tipo accessibili al pubblico, dalle stazioni ai centri sportivi e ricreativi, alberghi, aziende anche agricole, parcheggi privati, condomini, senza limiti alla fantasia.
La ‘mano invisibile del mercato’ detta ogni regola, poiché la composizione dell’offerta viene di fatto rimessa alla libera contrattazione tra privati. I quali a loro volta – fatti salvi i rarissimi casi di appositi impegni di ‘buone prassi’ – non hanno vincoli di sorta. (2)
L’interesse pubblico a promuovere un’alimentazione equilibrata dei cittadini cede perciò il passo alle convenienze economiche dei contraenti. Il gestore dei DA può così decidere di favorire le bevande zuccherate e gassate rispetto all’acqua minerale naturale, il junk-food agli snack con profili nutrizionali più equilibrati.
E quando mai, tra i tanti impegni di tutti, i funzionari dell’azienda che concede gli spazi si occuperanno di valutare la congruità dei prodotti offerti rispetto a obiettivi raramente definiti. A fronte di accordi con i gestori che tendono a essere tanto vincolanti, dal punto di vista degli spazi e tempi di permanenza degli impianti, quanto generici sulla composizione degli alimenti ivi inseriti.
Distributori automatici h24
Business e sregolatezza dominano la gestione diretta dei DA, da parte dei loro gestori, in luoghi pubblici di passaggio e ‘negozi automatizzati’. In questi casi l’operatore ha solo bisogno di una licenza alla somministrazione di cibi e bevande.
I soli vincoli sono quelli di natura sanitaria, che ovviamente comprendono le informazioni prescritte dal regolamento UE 1169/11. Fatta salva la possibilità di introdurre prescrizioni minime sulla composizione dell’offerta, da parte delle amministrazioni locali. E quella di imporre l’effettiva visibilità delle informazioni previste come obbligatorie sulle etichette degli alimenti preimballati, da parte delle autorità di controllo.
Un ruolo fondamentale è quello delle autorità deputate ai controlli pubblici ufficiali. I quali spesso risultano, ad avviso degli esperti, meno rigorosi rispetto a quelli eseguiti nei bar e altri pubblici esercizi.
Distributori automatici, quale scenario?
Il settore dei consumi ‘on the go’ è fiorente e destinato a ulteriore crescita. Le società che gestiscono i DA assicurano i controlli in accettazione sui prodotti (sia food che beverage), controllano con scrupolo le date di scadenza dei prodotti deperibili e garantiscono la catena del freddo.
Due punti critici si intravedono:
– nell’informazione ai consumatori prima della scelta di acquisto. Laddove ancora numerosi macchinari non recano evidenza degli allergeni presenti negli alimenti venduti sfusi (es. bevande calde). E la (quasi?) totalità è a tutt’oggi sprovvista di notizie sui prodotti preimballati,
– nella scelta dei prodotti, che sovente trascura i profili nutrizionali di snack, dolciumi e bevande zuccherate.
Dalle parole ai fatti, le raccomandazioni dell’associazione di categoria CONFIDA – che si limita a promuovere non meglio definiti ‘stili di vita sani ed equilibrati’ – sono del tutto generiche. Mentre i distributori automatici abbondano purtroppo di cibi HFSS (High Fats, Sugars and Sodium), altrimenti detti junk-food, o cibo-spazzatura.
Va perciò ribadita l’opportunità e anzi la necessità dei consumAttori di poter accedere ad alimenti sani ed equilibrati anche attraverso i distributori automatici. Nonché di conoscere le precise caratteristiche – a partire da lista ingredienti, allergeni e tabella nutrizionale – di tutti i cibi offerti.
Dario Dongo e Arturo Sorrentino
Note
(1) Nelle scuole di grado inferiore alle medie superiori i DA dovrebbero essere solo a disposizione di corpo docente, segreteria, personale ATA, direzione. Secondo le raccomandazioni di CONFIDA
(2) Fatti salvi i doveri d’informazione al consumatore previsti nel reg. UE 1169/11, ai quali è possibile derogare solo ai fini del consumo domestico
(3) Fermo restando l’obbligo di rintracciabilità degli alimenti inseriti nei DA, da parte dei gestori, secondo quanto previsto dal reg. CE 178/02, articolo 18