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Distributori automatici, quale informazione?

La crescita a due cifre delle vendite di alimenti e bevande tramite distributori automatici, in Italia, risponde a una logica di economicità e disponibilità del servizio ‘On the go’, h24, g365. Anche questo canale di vendita, peraltro, è soggetto a precise regole di informazione al consumatore. Vediamo quali.

Distributori automatici, notizie sui cibi non preimballati 

Il decreto legislativo 231/17 prescrive che i gestori dei distributori automatici o locali commerciali automatizzati – in relazione agli alimenti non preimballati (es. bevande calde) – debbano fornire in lingua italiana le indicazioni di seguito riportate.

Denominazione dell’alimento,

– lista ingredienti,

allergeni,

– nome o ragione sociale o marchio depositato e sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto. (1)

Ogni singolo alimento offerto mediante distribuzione automatica deve venire corredato delle informazioni sopra dette. Con attenzione tra l’altro alla doverosa evidenza grafica degli allergeni, rispetto agli altri ingredienti citati nelle apposite liste (che si ripete, devono venire riferite a ciascun singolo prodotto).

Sono fatte salve le indicazioni obbligatorie ulteriori, eventualmente previste per la vendita tramite distributori automatici di specifiche categorie di alimenti. (2)

Le predette regole d’informazione, in linea con l’ambito di efficacia del reg. UE 1169/11, si applicano a tutti gli impianti di distribuzione ovunque localizzati, senza eccezioni di sorta.

Ovunque l’impianto sia posizionato – in locali pubblici o aperti al pubblico, o anche privati (con la sola esclusione delle ipotesi di consumo domestico). E a prescindere dalla modalità di consegna, a pagamento o gratuita, l’informazione è doverosa.

L’omessa indicazione degli allergeni sui singoli alimenti non preimballati è punita con la sanzione da € 5.000 a € 40.000, ‘salvo che il fatto costituisca reato’.

La violazione degli altri obblighi d’informativa – su denominazione alimento, lista ingredienti, nome o ragione sociale o marchio depositato e sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto – è soggetta a sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000. Identica pena per il mancato utilizzo della lingua italiana. (3)

Distributori automatici, doveri d’informazione su alimenti preimballati

Il governo Gentiloni – a cui si deve la pur tardiva adozione del decreto legislativo che attua il regolamento ‘Food Information Regulation’ (4) – ha omesso tuttavia di precisare i doveri d’informazione al consumatore in merito agli alimentari preimballati venduti o consegnati tramite distributore meccanizzato. L’ennesima carenza dell’ex-governo non vale peraltro a restringere i diritti dei consumatori a ricevere notizie su tutti i cibi loro offerti.

Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione’ (reg. UE 1169/11, articolo 7.1.a).

La vendita di alimenti preimballati tramite distributori automatici non può dunque prescindere dalla fornitura all’utente di tutte le notizie cui esso non può accedere a causa della separazione fisica dalle confezioni. Tali notizie devono venire riportate mediante esibizione di copia delle etichette di tutti i prodotti inseriti nella macchina, attraverso un touchscreen o un semplice quaderno in bella vista. Sotto la responsabilità dei gestori che provvedono alla ‘ricarica’ dei distributori, a prescindere dalla proprietà degli stessi.

Un doveroso atto di responsabilità, a costi risibili oltretutto rispetto agli straordinari vantaggi economici e finanziari offerti dalle vending machine.

Dario Dongo

Note

(1) V. d.lgs. 231/17, articolo 18

(2) È il caso ad esempio dell’indicazione ‘prodotto da consumarsi previa bollitura’, da apporre sul lato frontale delle macchine erogatrici di latte crudo. Ai sensi della legge 189/2012, articolo 8, comma 6. Sanzione da euro 2.000 a euro 20.000, prevista al successivo comma 11. V. anche decreto Min. Sal. 12.12.2012

(3) Cfr. d.lgs. 231/17, articolo 22

(4) Si ha riguardo al decreto legislativo 231/2017, che attua in Italia il reg. UE 1169/11, integrandolo nelle aree riservate alla legislazione concorrente e prevedendo le relative sanzioni

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