Class action. Il 19.4.20 entreranno in vigore le ‘disposizioni in materia di azione di classe’ introdotte dalla legge 12.4.19 n. 31. (1) Una riforma radicale della disciplina sulle azioni legali collettive, per un accesso più equo ed efficace alla giustizia? L’ABC a seguire.
Class actionin Italia, 10 anni di calma piatta
L’azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, introdotta in Italia con la legge finanziaria del 2008, è attualmente disciplinata dal Codice del consumo. (2) Ed è presto risultata inefficace rispetto agli obiettivi dichiarati, a causa di gravi limiti sostanziali e processuali. Le modifiche intervenute negli anni successivi non hanno consentito di superare i problemi applicativi, spesso risultati insormontabili. (3)
La possibilità di riunire in un unico procedimento civile una pluralità di domande di risarcimento legate a un identico fatto o atto lesivo dei diritti individuali e collettivi è stata di fatto vanificata. Con il risultato di scoraggiare le associazioni dei consumatori da iniziative giudiziarie, troppe volte dichiarate inammissibili per vizi di procedura. E quand’anche le poche azioni ammesse abbiano avuto successo, dopo molti anni dal loro avvio, i risarcimenti sono risultati insoddisfacenti. Anni luce distanti dalle ‘exemplary and punitive sanctions’ del modello statunitense solo a parole invocato dal legislatore italiano. Calma piatta.
Class action, il nuovo procedimento
La legge 31/19 trasferisce la disciplina all’azione collettiva dal Codice del consumo al Codice di procedura civile (4). L’azione può venire proposta sia dai singoli cittadini, sia dalle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro iscritte in apposito elenco pubblico, istituito presso il Ministero della giustizia (5). Nei confronti delle imprese, ma anche degli enti che gestiscano servizi pubblici o di pubblica utilità. La competenza è affidata ai c.d. tribunali delle imprese, sezioni specializzate istituite nel 2012 (D.L. 1/12, articolo 22).
Il procedimento segue le regole del rito sommario di cognizione (codice di procedura civile, articoli 702-bis e seguenti). Entro trenta giorni dalla prima udienza il tribunale deve decidere con ordinanza l’ammissibilità della domanda, con facoltà di sospendere il giudizio qualora sui medesimi fatti sia in corso un’istruttoria presso un’autorità indipendente (es. Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Autorità Garante della Privacy) ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Il procedimento deve venire definito mediante sentenza, entro i trenta giorni successivi alla discussione orale della causa.
La domanda è dichiarata inammissibile nei seguenti casi:
– manifesta infondatezza,
– carenza di omogeneità dei diritti individuali,
– conflitto di interessi del ricorrente nei confronti del resistente,
– incapacità del ricorrente di curare in modo adeguato i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
L’ordinanza d’inammissibilità può venire impugnata presso la Corte di Appello, entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. È inoltre possibile riproporre l’azione, una volta che si siano verificati mutamenti delle circostanze, ovvero mediante deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto.
Con l’ordinanza di ammissione, il tribunale fissa un termine perentorio per l’adesione all’azione, tramite il portale dei servizi telematici, da parte di altri soggetti che siano portatori di diritti individuali omogenei. Coloro che vi aderiscano, pur non assumendo la qualità di parti, hanno diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria.
La sentenza di accoglimento o rigetto viene pubblicata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici. Con la sentenza di accoglimento il Tribunale provvederà anche in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie.
Azione di classe, le principali novità
1. Forma della domanda e competenza. Si passa da un atto di citazione a un ricorso nell’esclusivo ambito del rito sommario di cognizione. Il giudice competente è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa, nel tribunale ove ha sede la parte resistente.
2. Soggetti legittimati ad agire non sono più soltanto i consumatori. Il trasferimento della disciplina – dal codice del consumo al codice di procedura civile – legittima invero l’iniziativa di tutti coloro che intendano avanzare pretese risarcitorie a causa della lesione di ‘diritti individuali omogenei’. (6) Cittadini, lavoratori dipendenti e autonomi, imprese possono agire.
3. Ampiezza dei diritti tutelati. L’azione può venire promossa per ottenere il risarcimento danni (o le restituzioni, a seconda dei casi). Non solo in ipotesi di responsabilità contrattuale (es. frodi in commercio, abusi sui lavoratori, pratiche commerciali sleali). Ma anche in ipotesi di danno ingiusto causato da fatti illeciti (es. inquinamento ambientale).
4. Estensione degli strumenti di tutela, tra i quali si aggiunge l’azione inibitoria collettiva. Uno strumento di tutela preventiva, mediante il quale si può chiedere al giudice l’ordine di cessare un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante. Ovvero il divieto di reiterazione di una condotta.
5. È esteso il termine di adesione all’azione collettiva. Non solo nella fase successiva all’ordinanza di ammissibilità ma addirittura dopo la sentenza di accoglimento. In entrambe le fasi, il Tribunale fissa un termine perentorio per l’adesione.
6. Strumenti di informazione tecnologica. I provvedimenti sono pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia. Le domande di adesione vengono inserite direttamente nel fascicolo informatico, senza obbligo di avvalersi del patrocinio di un difensore.
Class action, modelli USA e Italia a confronto
Negli Stati Uniti, laclass actioncostituisce tuttora un baluardo per la tutela degli interessi collettivi. Con effetti straordinari anche nel dissuadere le ‘Corporation’ dal realizzare atti fraudolenti o manifestamente lesivi dei diritti dei cittadini. Il colosso Mondelez, ad esempio, non oserebbe mai prendere in giro i propri consumatori in USA sulle quantità di formaggio nelle ‘Sottilette’. Come è invece solito fare in Italia.
I ‘punitive damage’, di là dell’Atlantico, prescindono invero dalla stima esatta del danno subito la funzione di riequilibrare le distorsioni economiche causate da condotte illecite e lesive delle ‘Corporation’. Laddove in Italia, al contrario, la pena svolge una funzione ristoratrice ed è perciò limitata al danno effettivamente subito. A volte, di per sé, totalmente risibile. (7)
Dario Dongo e Giulia Torre
Note
(1) V. legge 12 aprile 2019, n. 31, ‘Disposizioni in materia di azione di classe’, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-18&atto.codiceRedazionale=19G00038&elenco30giorni=true
(2) Cfr. legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, comma 445-449. V. d.lgs. 206/05 (Codice del consumo), articolo 140-bis
(3) Una prima riforma sostanziale dell’istituto è intervenuta con la legge 27/12, recante ‘norme per rendere efficace l’azione di classe’. Che ha esteso la tutela agli interessi collettivi (oltre ai diritti individuali) e ai diritti soggettivi ‘omogenei’ (non più solo a quelli ‘identici’). In relazione ai servizi, oltreché ai prodotti
(4) V. codice di procedura civile, libro quarto, titolo VIII-bis (procedimenti collettivi), articoli 840bis e seguenti
(5) A tal fine, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della riforma, dovrà venire emanato un decreto attuativo
(6) La ’finalità dello strumento processuale dell’azione di classe introdotta dal legislatore nel 2009’ appare ‘evidentemente quella di tutelare i consumatori di fronte a condotte illegittime che esplicano i propri effetti, in maniera analoga, su una pluralità di individui’ (Corte di Cassazione, sentenza 2320/2018)
(7) Un’altra differenza è rappresentata dal sistema ‘opt-out’, vigente in USA, in base al quale chi possieda i requisiti indicati dalla Corte nell’udienza preliminare entra a far parte dell’azione di classe a meno che non decida di escludersi. In Italia invece, si applica il sistema ’opt-in’, secondo cui fanno parte dell’azione di classe solo i soggetti che decidano di aderirvi volontariamente. Con il rischio concreto che alcuni soggetti non vengano a conoscenza dell’azione e perdano così la possibilità di parteciparvi