HomeMercatiItalia, il CBD entra nella lista dei ‘medicinali estratti da sostanze stupefacenti’

Italia, il CBD entra nella lista dei ‘medicinali estratti da sostanze stupefacenti’

Il governo italiano, con un’improvvida manovra estiva, ha inserito il CBD naturale nella lista dei medicinali estratti da sostanze stupefacenti. Drammatiche conseguenze per la filiera agroindustriale della canapa in Italia, Cannabis Sativa L., in attesa dell’intervento della magistratura e/o della Commissione europea. Un approfondimento.

1) CBD, Corte di Giustizia UE

Court of Justice of the European Union (CJEU) – con la sentenza 19 novembre 2020, nella causa C-663/18 (B.S. e C.A., ex-amministratori di Kanavape, vs. Ministère public et Conseil national de l’ordre des pharmaciens) – ha chiarito che gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di CBD (cannabidiolo), ‘legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi’. (1) A tali conclusioni la Corte di Giustizia è pervenuta rilevando quanto segue:

– ‘poiché il CBD non contiene un principio psicoattivo allo stato attuale delle conoscenze scientifiche ricordate (…), sarebbe contrario all’obiettivo e alla ratio generale della convenzione unica includere quest’ultimo nella definizione di «stupefacenti» ai sensi di tale convenzione, in quanto estratto di cannabis’,

– ‘ne consegue che il CBD di cui trattasi (…) non costituisce uno stupefacente, ai sensi della convenzione unica’ [v. successivo paragrafo 2],

– ‘si deve concludere che gli articoli 34 e 36 TFUE [libera circolazione delle merci, divieto di effetto equivalente alle restrizioni quantitative su importazioni all’interno del mercato dell’Unione, ndr] sono applicabili al CBD di cui trattasi’ (CJEU, sentenza 19.11.20 nella causa C-663/18, punti 75,76,78).

2) CBD, Commissione ONU sulle sostanze stupefacenti

United Nations Commission on Narcotic Drugs (ONU, CND), il 2 dicembre 2020 a Vienna, ha accolto la raccomandazione di WHO del 2017 di rimuovere sia la Cannabis Sativa L., sia la sua resina, i suoi estratti e le tinture dalla Tabella IV della Single Convention on Narcotic Drugs (1961), ove sono elencate le droghe soggette a rigorosi regimi di sorveglianza internazionale. Precisando che i ‘preparati contenenti prevalentemente cannabidiolo [CBD] e non più dello 0,2 per cento di delta-9-tetraidrocannabinolo [THC] non sono sotto il controllo internazionale’. (2)

3) CBD e canapa, le posizioni della Commissione europea

La Commissione europea il 3 dicembre 2020, alla luce delle osservazioni ricevute da EIHA (European Industrial Hemp Association) e della sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-663/18,

– ‘ha rivisto la sua valutazione preliminare e conclude che il cannabidiolo non deve essere considerato una droga ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, in quanto non ha effetti psicotropi. Di conseguenza,

– il cannabidiolo può essere considerato un alimento, a condizione che siano soddisfatte anche le altre condizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002’. (Commissione europea, 3.12.20). (2)

Successivamente, la Commissione ha:

– aggiornato il registro europeo degli ingredienti cosmetici (CosIng), ammettendo l’utilizzo del CBD naturale e anche del CBG nella cosmesi (3,4),

– riconosciuto la natura di alimenti tradizionali delle foglie di canapa, a giugno 2023. Il loro uso come alimento (es. tisane) o ingrediente alimentare non è perciò soggetto alla complessa procedura di autorizzazione stabilita dal Novel Food Regulation (EU) No 2015/2283. (5)

4) CBD, doveri delle istituzioni nazionali

Le istituzioni degli Stati membri devono attenersi a tutte le decisioni della Court of Justice of the European Union, secondo sua giurisprudenza consolidata. E dunque, nel caso del CBD:

– tenuto conto che la Corte di Giustizia UE è l’unico interprete ufficiale del diritto europeo. E che questo a sua volta ha un rango sovraordinato alle leggi costituzionali degli Stati membri, nella gerarchia delle fonti di diritto

– i governi, le pubbliche amministrazioni e le corti di ogni ordine e grado, a livello nazionale e locale devono seguire il dettame della Corte di Giustizia secondo cui il CBD non è una sostanza stupefacente.

5) CBD e Cannabis Sativa L., giurisprudenza degli Stati membri

I giudici amministrativi di diversi Stati membri hanno già annullato provvedimenti ostativi alla commercializzazione di CBD e canapa e. Alcuni esempi, già richiamati su questo sito:

– il Tribunale amministrativo di Düsseldorf, il 26 maggio 2021, ha annullato il divieto cittadino di vendere prodotti con CBD naturale, (6)

– il Consiglio di Stato di Parigi, con ordinanza 24 gennaio 2022, ha sospeso l’ordinanza governativa che limitava d’impiego di fiori e foglie di canapa alla sola produzione industriale di estratti, (7)

– la Corte Suprema amministrativa di Varsavia, con sentenza 17 febbraio 2022, ha annullato il provvedimento del Chief Sanitary Inspector che qualificava la Cannabis Sativa L. come novel food, (8)

– il Conseil d’État francese, con sentenza 29 dicembre 2022, ha annullato definitivamente l’ordinanza ministeriale già sospesa di cui sopra, (9)

– il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, con sentenza 14 febbraio 2023, ha annullato il ‘Testo Unico Officinali’ che qualificava fiori, foglie di canapa e loro derivati come sostanze stupefacenti, a prescindere dai livelli di THC e dalle destinazioni, vincolando la produzione a preventiva autorizzazione del ministero della Salute. (9)

6) Italia, il CBD nella lista dei medicinali estratti da sostanze stupefacenti

Il decreto 7 agosto 2023, a firma dell’attuale ministro della Salute italiano Orazio Schillaci, restituisce efficacia al precedente decreto 1 ottobre 2020, il quale:

– aveva inserito il CBD in una tabella di ‘sostanze attive stupefacenti ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario’, allegata al Testo Unico Stupefacenti (TUS, DPR 309/90),

– era stato prontamente sospeso dallo stesso ministro pro-tempore Roberto Speranza, con decreto 28 ottobre 2020, poiché ‘la questione necessita di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica’. Come infatti prescritto dal Testo Unico Stupefacenti (10,11).

6.1) Motivazioni inconsistenti

Il ministro Orazio Schillaci giustifica l’inserimento del CBD nell’elenco delle sostanze attive stupefacenti con motivazioni inesistenti, rispetto alla questione fondamentale: il cannabidiolo è una sostanza stupefacente, o comunque presenta un rischio reale per la salute pubblica? A tale riguardo, si annota che:

– la Corte di Giustizia ha chiarito che ‘spetta alle autorità nazionali (…) dimostrare in ciascun caso di specie, alla luce dei risultati della ricerca scientifica internazionale, che la loro normativa è necessaria per tutelare effettivamente gli interessi presi in considerazione da tale disposizione e, segnatamente, che la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi presenta un rischio reale per la salute pubblica che deve essere valutato in maniera approfondita (sentenza del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C‑333/08, EU:C:2010:44, punti 87 e 88)’. (12)

– il decreto 7 agosto 2023 richiama invece ‘il parere dell’Istituto superiore di sanità, reso con nota del 6 novembre 2020, nel quale: «in conclusione, per rispondere al quesito in oggetto, si sottolinea che ad oggi gli studi a disposizione genericamente raccomandano l’uso di dosi minime e sotto il controllo medico per la valutazione del rapporto
rischio/beneficio. Le revisioni della letteratura prese in considerazione non forniscono informazioni sugli effetti secondari (es. sonnolenza, effetti psicotropi) in funzione delle differenti dosi, né delle sue diverse modalità di assunzione (via orale, inalatoria), né dell’età, genere e caratteristiche fisiopatologiche del consumatore»’. (13)

6.2) Politica italica

La posizione espressa dal governo Meloni con il decreto in esame ha un’evidente matrice politica, che risulta

– lontana dagli agricoltori e gli operatori che hanno investito sulla filiera della canapa industriale (non stupefacente) in Italia, all’insegna dell’agroecologia e lo sviluppo sostenibile, (14)

– distante dai cittadini che in Italia, come in Europa e nel resto del mondo, apprezzano la Cannabis Sativa L. e i prodotti da essa derivati. Per usi alimentari e anche fitoterapici, non stupefacenti, a costi ben inferiori a quelli dei prodotti di Big Pharma,

– a servizio, viceversa, delle lobby di Big Pharma. Le quali da anni, a Roma e Bruxelles, si adoperano per ottenere l’esclusiva ex lege nella distribuzione dei fitocannabinoidi, naturali e sintetici, (15)

– in continuità, forse non a caso, con i precedenti governi. Laddove lo stesso vice-premier di oggi, nel primo governo guidato da Giuseppe Conte, provocò nel 2019 la fuga dall’Italia degli investimenti sulla filiera della canapa. (15) E il ministro Roberto Speranza, sotto il governo di Mario Draghi, introdusse il decreto che ora ritrova efficacia.

7) Conclusioni provvisorie. Politica, scienza e diritto

A conferma di quanto sopra, il decreto 7 agosto 2023 rivendica che ‘nel corso della 63ª sessione della Commissione Droga (CND) delle Nazioni Unite, tenutasi a Vienna in data 2 dicembre 2020, l’Italia, quale membro della Commissione Droga, ha respinto,
unitamente ai Paesi europei membri della medesima commissione, la
raccomandazione 5.5 dell’OMS [WHO] che prevedeva l’esenzione delle preparazioni contenenti prevalentemente cannabidiolo e un massimo dello 0,2% di delta-9-tetraidrocannabinolo [THC] dalle misure di controllo internazionali sugli stupefacenti’. (10)

Il CBD, insiste il ministro Orazio Schillaci, sarebbe una sostanza attiva e dovrebbe venire classificato tra le sostanze stupefacenti perché l’Agenzia italiana del farmaco ‘ribadisce che il cannabidiolo (CBD) è da considerarsi a tutti gli effetti una sostanza attiva’. (10) La dimostrazione di ‘risultati della ricerca scientifica internazionale’ che indichino l’esistenza di ‘un rischio reale per la salute pubblica’ da valutare ‘in maniera approfondita’ – invece prescritta dalla Court of Justice of the European Union (v. precedente paragrafo 6, primo punto) – è tutt’altra cosa.

La politica che dai proclama si traduca in normative con impatto sulle attività economiche degli operatori e la vita dei cittadini deve rispondere al diritto, in questo caso anche alla scienza. Concetti dei quali si è però persa traccia. Ad maiora.

Dario Dongo

Note

(1) Dario Dongo. CBD naturale, la Corte di Giustizia UE dichiara illegittimi i divieti ingiustificati. Nuovi orizzonti. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.11.20

(2) Dario Dongo, Silvia Giordanengo. Cannabis Sativa, CBD. Via libera da ONU e Commissione europea. GIFT (Great Italian Food Trade). 7.12.20

(3) Dario Dongo, Giulia Torre. Canapa nei cosmetici, via libera da Bruxelles al CBD naturale. GIFT (Great Italian Food Trade). 4.2.21

(4) Dario Dongo, Giulia Torre. Canapa e cannabinoidi, via libera all’utilizzo del CBG nei cosmetici in UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.12.21

(5) Dario Dongo. UE, le foglie di canapa non si qualificano come ‘novel food’. GIFT (Great Italian Food Trade). 7.6.23

(6) Dario Dongo. Via libera al CBD, giustizia al Tribunale di Düsseldorf. GIFT (Great Italian Food Trade). 30.5.21

(7) Dario Dongo. Francia, il Consiglio di Stato sospende il divieto alla vendita di foglie e fiori di Cannabis sativa L. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.1.22

(8) Dario Dongo. La pianta di Cannabis sativa L. non è un Novel Food. L’ennesima conferma da Varsavia. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.6.22

(9) Dario Dongo. Fiori e foglie di canapa, via libera in Francia e in Italia. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.2.23

(10) Ministero della Salute, decreto 7 agosto 2023. Revoca del decreto 28 ottobre 2020 di «Sospensione dell’entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante: “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis”» https://tinyurl.com/5y58j23j

(11) Dario Dongo. CBD medicinale? Il ministero della Salute batte la ritirata. GIFT (Great Italian Food Trade). 29.10.20

(12) Court of Justice of the European Union, sentenza 19.11.20 nella causa C-663/18. https://tinyurl.com/mr3thyrp V. punto 87

(13) L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) si era già distinto, nel 2022, per un ‘assist’ ascientifico al ministero della Salute, in tema di allergeni alimentari. V. paragrafo 2.1 in Dario Dongo. Allergeni e RASFF, blackout europeo. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.7.22

(14) Dario Dongo, Alessandra Mei. Canapa, resilienza in agricoltura e sviluppo sostenibile. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.4.23

(15) Dario Dongo. CBD, canapa alimentare e cosmesi. ‘Big Pharma’ contro tutti. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.5.19

(16) Dario Dongo. Canapa industriale, la mala politica. GIFT (Great Italian Food Trade). 10.5.19

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti