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Nutrition and health claims, quali quali tolleranze sui valori dichiarati?

L’utilizzo di nutrition and health claims – in etichetta e pubblicità – deve rispondere all’effettiva composizione dei prodotti alimentari, anche per quanto attiene alle tolleranze (in eccesso e in difetto) rispetto ai valori dichiarati. Un approfondimento.

1) Nutrition and health claims, le regole UE. Introduzione

Ogni informazione volontaria fornita nella comunicazione commerciale che suggerisca, sia pure implicitamente, una relazione favorevole tra il consumo di un alimento – o una sua categoria, o una sostanza ivi contenuta – e la salute del consumatore si qualifica come health claim. Ogni indicazione relativa a valore energetico, sostanze nutritive o di altro tipo che l’alimento ‘contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene’ si qualifica come nutrition claim.

Nutrition & Health Claims Regulation (EC) No 1924/06 prescrive anzitutto la conformità dei contenuti di:

  • claim nutrizionali, alle condizioni generali stabilite nel tassativo elenco di cui in Allegato al regolamento NHC, (1)
  • claim salutistici, alle condizioni previste per le sole diciture autorizzate nel reg. UE 432/12 e successive modifiche (2,3).

1.1) Principi generali d’informazione

Il regolamento NHC impone altresì il rispetto di alcuni principi generali d’informazione, che comprendono una serie di divieti su:

  • informazioni false, ambigue e fuorvianti,
  • dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti’,
  • incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento‘,
  • suggerire (…) che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive’,
  • fare riferimento, con testi e immagini, ‘a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore’ (reg. CE 1924/06, articolo 3).

1.2) Condizioni generali

claim nutrizionali e salutistici sono altresì soggetti a condizioni generali, che presiedono a:

  • rilevanza delle notizie per la salute e la nutrizione umana, in rapporto a quantità di cibo che possano venire ragionevolmente consumate nel contesto di una dieta equilibrata,
  • comprensibilità delle notizie, da riferire al consumo del prodotto secondo le indicazioni offerte,
  • fondamento, scientifico e analitico, delle affermazioni,
  • biodisponibilità, ove del caso, delle sostanze di cui sia fatto vanto (reg. CE 1924/06, articolo 5).

1.3) Health claims, informazioni supplementari

Gli health claims devono sempre venire accompagnati dalle informazioni supplementari che seguono:

  • una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano‘,
  • la quantità dell’alimento e le modalità di consumo per ottenere l’effetto benefico indicato‘,
  • avvertenze per ‘le persone che dovrebbero evitare di consumare il prodotto‘, e
  • un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive‘. (reg. CE 1924/06, articolo 10.2).

1.4) Health claims, divieti

Le indicazioni relative alla salute (health claims) non devono mai contenere:

  • indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell’alimento‘,
  • indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all’entità della perdita del peso‘,
  • indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario o altre associazioni‘ (reg. CE 1924/06, articolo 12).

2) Tolleranze

La Commissione europea – in accordo con le rappresentanze degli Stati membri riunite presso lo Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee) – ha adottato, a dicembre 2012, lo ‘European Commission guidance document for competent authorities for the control of compliance with EU legislation on Reg. EU 1169/11’ (4,5).

Le linee guida in questione, di cui si riporta a seguire breve estratto, non hanno valore legale ufficiale. La Court of Justice of the European Union (EUCJ), si ricorda, è infatti l’unica istituzione – oltre allo stesso legislatore – attribuita del potere di interpretazione ufficiale delle regole UE. Il documento esprime in ogni caso l’orientamento condiviso dell’esecutivo europeo e dei governi nazionali e merita perciò attenzione.

2.1) Tolleranze su valori oggetto di nutrition and health claims. Nutrienti e altre sostanze

Per garantire che i consumatori non siano tratti in inganno dalle indicazioni nutrizionali e sulla salute, in particolare quando l’effetto nutrizionale e/o fisiologico dichiarato è ottenuto con una certa quantità di un nutriente o di un’altra sostanza per la quale è stata fornita l’indicazione, a un lato del livello dichiarato dei nutrienti o delle altre sostanze specificate nelle condizioni d’uso dell’indicazione viene applicata una tolleranza che include solo l’incertezza di misurazione.

All’altro lato dei livelli dichiarati può essere accettata una tolleranza più ampia dell’incertezza analitica. I livelli di nutrienti e altre sostanze per l’uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere livelli minimi o massimi. Nel caso in cui sia specificato solo un livello massimo ma non un livello minimo, per le deviazioni verso il lato massimo si applica solo l’incertezza di misura, mentre le deviazioni verso il lato minimo possono essere accettate all’interno dell’intervallo di tolleranza indicato nella tabella 3.

 

Nel caso in cui sia specificato solo un livello minimo ma non uno massimo, per le deviazioni verso il lato minimo si applica solo l’incertezza di misura, mentre le deviazioni verso il lato massimo possono essere accettate entro l’intervallo di tolleranza superiore indicato nella tabella 3’. (4)

2.2) Vitamine e minerali, tolleranze negli alimenti

Per le vitamine e i minerali, per le deviazioni sul lato minimo si applica solo l’incertezza di misurazione, mentre le deviazioni sul lato massimo possono essere accettate entro l’intervallo di tolleranza superiore indicato nella tabella 3, ma

-i livelli non devono superare le quantità massime di vitamine e minerali armonizzate a livello UE secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti e della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari.

In assenza di norme armonizzate sulle quantità massime negli alimenti e negli integratori alimentari, gli Stati membri possono stabilire norme nazionali in conformità agli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tuttavia, nel farlo, devono anche seguire i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1925/2006 e dalla Direttiva 2002/46/CE’. (4)

2.3) Vitamine e minerali, tolleranze negli integratori alimentari

Le tolleranze per le vitamine e i minerali negli integratori alimentari sono stabilite includendo tutti i fattori di variazione. I valori di tolleranza elencati includono l’incertezza di misura associata a un valore misurato. Pertanto, nel decidere se un valore misurato è conforme al valore dichiarato, non è necessario tenere conto dell’incertezza di misura’. (4)

 

3) Conclusioni provvisorie

Indicazioni comefonte di…’ e ‘ricco in…’ nutrienti (es. proteine, fibre alimentari, Omega-3, ), micronutrienti (es. vitamine, minerali) ovvero altre sostanze oggetto di nutrition and health claims devono venire sostenute dai loro effettivi contenuti nei prodotti alimentari, entro i ristretti margini delle tolleranze sopra indicate.

I valori indicati, si noti bene, devono venire mantenuti nell’intero corso della shelf-life dei prodotti. Ciò comporta l’esecuzione e registrazione di appositi test analitici, avuto riguardo alle condizioni di conservazione a cui i vari prodotti sono normalmente soggetti, anche sulla base delle indicazioni riportate in etichetta.

Dario Dongo

Note

(1) Dario Dongo. ABC indicazioni nutrizionaliGIFT (Great Italian Food Trade). 26.5.18

(2) Un regime transitorio viene accordato alle indicazioni sulla salute relative a alimenti e integratori che contengano vegetali e loro estratti. V. Dario Dongo. Health claims sui botanicals, la Corte di Giustizia fa chiarezza. GIFT (Great Italian Food Trade).

(3) Gli operatori responsabili hanno deciso di adottare variazioni lessicali che non alterino il significato dei claim. V. Nutrition and health claims, perifrasi e varianti lessicali ammesse? Risponde l’avvocato Dario DongoFARE (Food and Agriculture Requirements). 29.4.23

(4) European Commission guidance document for competent authorities for the control of compliance with EU legislation on Reg. EU 1169/11. https://tinyurl.com/39ej4ty2 Dec. 2012

(5) Per le tolleranze sui valori dichiarati in tabella nutrizionale che non costituiscano oggetto di nutrition and health claims, si veda Dario Dongo. Dichiarazione nutrizionale in etichetta. L’ABC delle regole UEFARE (Food and Agriculture Requirements). 30.10.16

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