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Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, d.lgs. 198/2021. L’ABC

La disciplina delle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare – introdotta dalla dir. UE 2019/633 – ha trovato applicazione anche in Italia, come si è visto, con il d.lgs. 198/21, in vigore dal 15.12.21 (1,2).

Il decreto legislativo abroga il fatidico articolo 62 della legge 27/12 che l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, Antitrust), peraltro, non ha quasi mai applicato nel corso di 10 anni. (3)

I costi delle materie prime e dell’energia sono frattanto volati alle stelle e ancora ci si chiede come possa venire applicato il divieto di vendite sottocosto. A seguire, l’ABC delle nuove norme.

1) PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE. IL D.LGS. 198/21

La dir. UE 633/2019 ha introdotto un livello minimo di tutela dei fornitori agroalimentari (agricoltori, allevatori, imprese e industrie di trasformazione) nei contratti di cessione delle loro derrate. Con l’obiettivo di riportare equilibrio nelle relazioni contrattuali ove gli acquirenti (industria e GDO) tendono a esercitare un potere dominante.

Il d.lgs. 198/21 ha recepito tale direttiva, nota come UTPs (Unfair Trading Practices), definendo quali pratiche commerciali sleali sono sempre vietate e quali invece si presumono vietate a meno che non siano state ‘concordate’ per iscritto, in termini chiari. In aggiunta, la normativa italiana ha introdotto il divieto di vendite sottocosto nelle relazioni B2B.

1.1) Campo di applicazione

Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari soggette alle nuove regole riguardano i soli rapporti B2B (business to business), con esclusione di:

– conferimenti di imprenditori agricoli e ittici alle cooperative di cui essi siano soci, ovvero alle organizzazioni di produttori (OP),

– cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito,

– vendite ai consumatori (B2C, Business to Consumer).

1.2) Acquirente e fornitore

L’acquirente, si noti bene, è qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista prodotti agricoli e alimentari ‘indipendentemente dal luogo di stabilimento’. Pratiche commerciali sleali e vendite sottocosto sono perciò vietate anche agli operatori stranieri (es. Amazon).

Il fornitore è invece qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi inclusi i gruppi di agricoltori e imprese ‘come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni’. (4)

2) CONTRATTI DI CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

2.1) Principi generali

I contratti di cessione e fornitura devono venire ‘informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale’ (d.lgs. 198/21, art. 3.1).

2.2) Forma scritta

La forma scritta dei contratti è obbligatoria. Qualora gli elementi essenziali del contratto (v. successivo paragrafo) siano già stati concordati tra acquirente e fornitore in un accordo quadro, l’obbligo di forma scritta può venire assolto con le forme equipollenti che seguono:

– documenti di trasporto o di consegna,

– fatture,

– ordini di acquisto (d.lgs. 198/21, art. 3.3).

2.3) Elementi essenziali del contratto

Il contratto di cessione (o fornitura) deve venire stipulato per iscritto prima della consegna dei prodotti e indicare:

– durata,

– quantità e caratteristiche del prodotto venduto,

– prezzo (fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto),

– modalità di consegna e di pagamento (d.lgs. 198/21, art. 3.2. V. anche reg. UE 1308/13 e successive modifiche, art. 168).

2.4) Durata

La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, fatta salva l’ipotesi di vendite a pubblici esercizi (di cui alla legge 287/91, articolo 5).

Sono fatte salve le ipotesi di deroga motivata, ‘anche in ragione della stagionalità dei prodotti’, che devono venire previste in un accordo scritto tra fornitore e acquirente, o in un accordo-quadro (v. successivo paragrafo. D.lgs. 198/21, art. 3.4).

2.5) Accordi-quadro para-sindacali

Le condizioni contrattuali – compresi i prezzi, nel rispetto dei principi generali ed elementi essenziali, oltreché dei divieti di cui ai successivi paragrafi 3, 4 e 5 – possono venire definite nell’ambito di accordi-quadro para-sindacali, aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari.

Tali accordi sono stipulati ‘con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel CNEL, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria’.

Gli accordi-quadro conclusi con le centrali di acquisto devono riferire in ogni caso, in allegato, ‘i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato’ (d. lgs. 198/21, art. 3, comma 5 e 6).

3) BLACK LIST. LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI SEMPRE VIETATE

3.1) Termini di pagamento, annullamento degli ordini di prodotti deperibili

La black list delle pratiche commerciali sleali sempre vietate è piuttosto ampia:

– termini di pagamento. 30 giorni dal termine del periodo di consegna pattuito, per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, 60 giorni per quelli non deperibili. Le sole esenzioni consentite riguardano la distribuzione di prodotti orto-frutticoli e latte destinati a scuole ed enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, nonché i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti (d.lgs. 198/2021, art. 4.3.d),

– annullamento degli ordini di merci deperibili, da parte dell’acquirente, con preavviso inferiore a 30 giorni. Tuttavia entro 90 giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto, saranno individuati e disciplinati con regolamento del Mipaaf, i casi particolari nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni (art. 4.1.c),

3.2) Modifiche unilaterali, trasferimento dei rischi sul fornitore

Sempre vietate sono altresì le seguenti pratiche commerciali sleali:

– modifica unilaterale (da parte dell’acquirente, o del fornitore) delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative a frequenza, metodo, luogo, tempi o volume di fornitura o consegna dei prodotti, norme di qualità, termini di pagamento o prezzi ‘oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti’ (art. 4.1.d),

– ‘inserimento, da parte dell’acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell’acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purché tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore’ (art. 4.1.f),

– acquisizione e divulgazione (non anche utilizzo), da parte dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore (art. 4.1.h).

3.3) Vendite sottocosto

Le vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione – nei soli rapporti B2B, con esclusione delle forniture a cooperative e organizzazioni dei produttori (OP) – sono rigorosamente vietate. Al di fuori delle sole ipotesi di:

– prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili invenduti a rischio di deperibilità,

– operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta.

È in ogni caso vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore’ (d.lgs. 198/2021, art. 7.2).

3.4) Sottocosto, sostituzione del prezzo

In caso di violazione, il prezzo viene sostituito di diritto (ex art. 1339 c.c.) con il prezzo che risulta dalle fatture d’acquisto del fornitore. Oppure, ‘qualora non sia possibile il riscontro con le fatture di acquisto’, si ha riguardo:

– al ‘prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, ISMEA, ovvero, in mancanza di quest’ultimo,

– al prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento’ (d.lgs. 198/2021, art. 7.3).

3.5) Sottocosto, criticità applicative

Si dubita la concreta possibilità di sostituire il prezzo sottocosto con il costo medio di produzione indicato da ISMEA (es. 0,46€/l per il latte, a febbraio 2021). Proprio perché viene fatto richiamo:

– anzitutto, al prezzo risultante dalle fatture. Con l’evidente scopo di favorire cooperative e OP (le quali possono acquistare derrate agroalimentari sottocosto) rispetto ad altri fornitori,

– al ‘prezzo medio’ di mercato, ogni qualvolta ISMEA non provveda a elaborare l’indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione, a livello regionale, su base mensile. L’incertezza domina.

4) GREY LIST. LE PRATICHE AMMESSE SOLO SE ‘ESPRESSAMENTE CONCORDATE

Le pratiche che ‘si presumono’ vietate – ma sono di fatto ammesse, purché espressamente concordate nel contratto di cessione o in accordi successivi – sono quelle che trasferiscono sul fornitore rischi d’impresa, costi e investimenti commerciali affrontati dall’acquirente:

– restituzione invenduto senza corresponsione di ‘alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento’,

listing fee (‘la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi’),

– promozioni. La richiesta al fornitore di farsi carico (in tutto o in parte) del costo degli sconti sui prodotti è ammessa a condizione che l’acquirente, prima di avviare una promozione, ne concordi i termini (periodo, quantità, sconti),

– pubblicità (‘la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari’),

marketing (‘la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall’acquirente’),

– personale dedicato (‘la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore’. V. d.lgs. 198/21, articolo 4.4).

5) ALTRE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI VIETATE

5.1) Condizioni inique

Altre pratiche commerciali considerate sleali e perciò vietate comprendono:

– gare e aste elettroniche a doppio ribasso,

– condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, incluso il sottocosto,

– condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti,

– esclusione dell’applicazione di interessi di mora e del ristoro delle spese di recupero dei crediti (d.lgs. 198/21, articolo 5).

5.2) Condizioni-capestro

In termini generali è vietata ‘l’adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento’. Viene perciò fornito un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, delle condizioni-capestro vietate:

– ‘il subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre’,

– ‘il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali’,

– ‘l’imposizione di servizi e prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora essi forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto’ (d.lgs. 198/21, articolo 5).

5.3) Tutela dell’acquirente

Alcune pratiche commerciali sleali espressamente vietate riguardano condizioni imposte all’acquirente da parte del fornitore:

– scadenze brevi. Imposizione per contratto di prodotti con ‘date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso’,

– assortimento. Vincoli contrattuali per mantenere ‘un determinato assortimento, inteso come l’insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti’, (5)

– nuovi prodotti (‘imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, dell’inserimento di prodotti nuovi nell’assortimento’),

merchandising (‘imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale’. D.lgs. 198/21, articolo 5).

6) ‘BUONE PRATICHE COMMERCIALI

Il concetto di ‘buone pratiche commerciali’ viene riferito, nel rispetto delle norme di cui sopra, a:

– accordi e contratti di filiera con una durata di almeno tre anni, o

– contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell’ambito di accordi-quadro, anche di tipo ‘para-sindacale’ (v. sopra, paragrafo 2.5. D.lgs. 198/21, articolo 6).

6.1) Valutazione delle buone prassi

La valutazione di conformità ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza deve considerare:

– conformità dell’esecuzione a quanto concordato,

– correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale,

– assunzione dei propri rischi imprenditoriali, da tutte le parti della filiera (d.lgs. 198/21, articolo 6).

6.2) Pubblicità

La dicitura ‘prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare’ può venire utilizzata nella pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari acquistati nell’ambito dei contratti di cui sopra. L’ICQRF dovrebbe verificare ‘la veridicità di tale dicitura e, in caso di riscontro negativo’, inibirne l’ulteriore utilizzo (d.lgs. 198/21, articolo 6).

L’idea sembra quella di promuovere le buone prassi commerciali e condividerne l’applicazione sia con gli operatori economici a valle della filiera, sia con i consumatori. Ma è difficile che questa notizia possa influire sulle loro scelte, senza dimostrare il suo impatto concreto sulla sostenibilità socio-ambientale della filiera (secondo l’approccio Fair Trade). (6)

7) SANZIONI

Le sanzioni amministrative introdotte dal decreto legislativo 198/2021 sono effettivamente dissuasive. Anzi draconiane, nei confronti dell’acquirente. A seconda dei casi, da un minimo che varia tra 1.000 e 30.000 euro fino a raggiungere il 5% (addirittura il 10%, in caso di recidiva) del fatturato realizzato nell’esercizio precedente (d.lgs. 198/21, articolo 10).

La riserva di applicazione della legge penale potrebbe ipoteticamente ricorrere nei casi di estorsione o corruzione privata (dei buyer della GDO, ad esempio). Una clausola di stile ma del tutto inutile, poiché i reati che si potrebbero eventualmente configurare sono del tutto privi di giurisprudenza specifica e non comportano, tra l’altro, la responsabilità amministrativa dell’ente (ex d.lgs. 231/01).

8) AUTORITÀ COMPETENTI

8.1) ICQRF

ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualita e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) è ‘l’autorità nazionale di contrasto deputata
all’attività di accertamento delle violazioni’ delle norme in esame del decreto legislativo 198/2021. Con i seguenti compiti:

– avviare e condurre indagini, di propria iniziativa oltreché a seguito di denuncia. Mediante raccolta di informazioni presso fornitori e acquirenti, nonché ispezioni senza preavviso,

– verificare l’esistenza di clausole o rapporti contrattuali difformi rispetto ai criteri e divieti sopra richiamati, in relazione a cessioni e forniture di derrate agricole e alimentari,

– accertare le violazioni e imporre ai loro autori di porre fine alle pratiche commerciali vietate, salvo che ciò possa rivelare l’identità del denunciante o comunque ledere i suoi interessi,

– applicare le corrispondenti sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 689/1981 (art. 8).

8.2) Antitrust, CC, GdF

L’Antitrust (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, AGCM), che nelle precedenti bozze del decreto era stata designata quale autorità competente alla vigilanza e sanzione delle vendite sottocosto, ne è stata alfine privata.

L’Ispettorato Repressione Frodi – con il suo esiguo personale e innumerevoli responsabilità di ordine generale (7) – ha così competenza esclusiva anche su questa materia. Salvo potersi avvalere ‘del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e della Guardia di Finanza’.

9) PROCEDURE

9.1) Denuncia

Le denunce possono essere presentate all’ICQRF – anche nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia – da parte di:

– singoli operatori stabiliti in Italia,

– organizzazioni di produttori, altre organizzazioni di fornitori, associazioni di tali organizzazioni e di parti acquirenti,

– altre associazioni senza scopo di lucro, purché provviste di un ‘interesse qualificato’. (8)

Riservatezza. ‘Qualora il denunciante lo richieda, l’ICQRF dovrà adottare misure atte a tutelare l’identità del denunciante o della presunta parte lesa, nonché le altre informazioni la cui divulgazione sarebbe lesiva degli interessi del denunciante’.

9.2) Esame della denuncia, indagini, possibili esiti

Entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia, ICQRF deve informare il denunciante su come intende procedere:

– qualora ICQRF ritenga che ‘non vi siano fondati e sufficienti motivi per agire, informa il denunciate dei motivi e della sua decisione entro 180 giorni dal ricevimento della denuncia’,

– ‘se invece ritiene che ci siano raggiorni sufficiente per dar seguito alla denuncia, avvia e conclude un’indagine a carico del soggetto denunciato entro 180 giorni dal ricevimento, procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi dell’art. 14 della l. 1981, n. 689.’ (d.lgs. 198/21, art. 9).

9.3) Rendicontazione e destino proventi delle sanzioni

L’ICQRF deve trasmettere alla Commissione europea, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione contiene ‘tutti i dati pertinenti riguardanti le attività di contrasto e l’applicazione delle norme’ del decreto in esame, nel corso dell’anno precedente, in conformità a quanto prescritto nella direttiva UE 2019/633.

I proventi ‘ottenuti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa’ dell’ICQRF presso il MiPAAF. ‘Con decreto del Ragioniere generale dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio’ (d.lgs. 198/2021, art. 10.13).

10) Conclusioni provvisorie. #VanghePulite

La normativa in esame supera, sotto vari aspetti, le criticità evidenziate nei suoi lavori preparatori già a partire dalla legge-delega. (9) L’attribuzione di competenze esclusive a enti che dipendono dal MiPAAF – ISMEA per la elaborazione mensile dei costi di produzione, ICQRF per i controlli e le sanzioni – appare tuttavia problematica sotto due profili:

governance. Il ministero delle Politiche Agricole e gli enti che vi fanno capo sono tuttora soggetti alla pericolosa interferenza del cerchio magico di Coldiretti. Attraverso sistemi di ‘porte girevoli’, conflitti d’interessi e corruzione, come si è visto nell’inchiesta #VanghePulite (10-12),

– risorse. il Dipartimento versa in una situazione di grave sotto-organico che inevitabilmente pregiudica l’efficacia delle sue attività di vigilanza. In questo ambito, come già in quello dell’informazione al consumatore sui prodotti alimentari, (13) lo scenario più probabile appare quello del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. ‘Tutto cambi perché nulla cambia’.

Attendiamo fiduciosi!

Dario Dongo, con la collaborazione di Giorgio Perrone

Note

(1) Dario Dongo. Pratiche commerciali sleali, la direttiva UE 2019/633. GIFT (Great Italian Food Trade). 4.5.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-la- direttiva-ue-2019-633

(2) Dario Dongo. Pratiche commerciali sleali, i guai del d.lgs. 198/2021. GIFT (Great Italian Food Trade). https://www.greatitalianfoodtrade.it/ mercati/pratiche-commerciali-sleali-i-guai-del-d-lgs-198-2021

(3) Dario Dongo. Pastori sardi e pratiche commerciali sleali, sanzioni irrisorie dell’Antitrust a F.lli Pinna e altri 5 caseifici. GIFT (Great Italian Food Trade). 31.7.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/ pastori-sardi-e-pratiche-commerciali-sleali-sanzioni-irrisorie-dell- antitrust-a-f-lli-pinna-e-altri-5-caseifici

(4) D.lgs. 198/21. Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentarihttps://bit.ly/3LUfx0t

(5) Dario Dongo. Coca-Cola – Intermarché, il ricatto. Abuso di posizione dominante? 8.1.20,
https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/coca-cola-intermarché-il-ricatto-abuso-di-posizione-dominante

(6) Dario Dongo. Blockchain pubblica e filiera agroalimentare, sostenibilità per chi produce e chi consuma. GIFT (Great Italian Food Trade). 28.2.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/blockchain-pubblica-e-filiera-agroalimentare-sostenibilità-per-chi-produce-e-chi-consuma

(7) Dario Dongo. Pratiche commerciali sleali, nuovo schema di decreto. GIFT (Great Italian Food Trade). 7.11.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-nuovo-schema-di-decreto

(8) La modulistica per le denunce è disponibile sul sito web del MiPAAF, alla pagina ‘Come denunciare pratiche sleali all’ICQRF’. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15285

(9) Dario Dongo. Pratiche commerciali sleali e legge di delegazione europea, analisi critica. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.4.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/pratiche-commerciali-sleali-e-legge-di-delegazione-europea-analisi-critica

(10) Dario Dongo. Pubblica amministrazione, fedeltà allo Stato o a Coldiretti #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.6.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/pubblica-amministrazione-fedeltà-allo-stato-o-a-coldiretti-vanghepulite

(11) Dario Dongo. Miglioramento genetico, il MiPAAF regala 12 milioni a Coldiretti. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.8.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/miglioramento-genetico-il-mipaaf-regala-12-milioni-a-coldiretti-vanghepulite

(12) Dario Dongo. AGEA – Coldiretti, la Commissione europea boccia il conflitto d’interessi. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.3.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/progresso/agea-coldiretti-la-commissione-europea-boccia-il-conflitto-d-interessi

(13) Un esempio su tutti, in merito all’inadeguatezza dei controlli sulle etichette alimentari in Italia, si è visto nel caso della pasta ripiena. Laddove l’80% delle etichette esaminate, anche con marchi leader dell’industria e la GDO, è risultato fuorilegge. Si veda il precedente articolo ‘Pasta fresca ripiena, il gusto delle etichette ingannevoli. 38 prodotti a confronto’. https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/pasta-fresca-ripiena-il-gusto-delle-etichette-ingannevoli-38-prodotti-a-confronto

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