HomeSicurezzaChernobyl, la Commissione europea allenta le restrizioni sui prodotti alimentari in arrivo

Chernobyl, la Commissione europea allenta le restrizioni sui prodotti alimentari in arrivo

I livelli di radioattività dei prodotti alimentari che provengono da aree attigue a Chernobyl sono ancora inaccettabili, dopo la tragedia del 1986. La Commissione europea, nondimeno, allenta le restrizioni e i controlli sui prodotti alimentari.
Una ragione in più per pretendere l’indicazione d’origine delle carni al ristorante.

Chernobyl, alimenti ancora radioattivi

La Commissione europea, nel regolamento di esecuzione 2020/1158, riconosce che ‘alcuni prodotti originari dei paesi terzi interessati dall’incidente di Chernobyl presentano ancora una contaminazione da cesio radioattivo superiore ai livelli massimi ammissibili summenzionati’. (1)

‘Studi condotti negli ultimi anni dimostrano che la contaminazione da cesio-137 a seguito dell’incidente di Chernobyl rimane elevata per un certo numero di prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive.

Ciò è dovuto alla persistenza in tale ecosistema di livelli significativi di cesio radioattivo e al tempo di dimezzamento fisico di quest’ultimo, pari a 30 anni’ (reg. UE 2020/1158, Considerando 5).

Questioni di cesio

Il radionuclide cesio-137 dovrebbe dimezzare in 30 anni, secondo quanto riferisce la Commissione europea. La quale peraltro riconosce come, a 34 anni di distanza, i suoi livelli risultino ancora ‘significativi’. E continua perciò a richiederne l’analisi, sia pure su un numero ristretto di prodotti alimentari come si vedrà.

Il cesio-134 invece, sulla carta, avrebbe un tempo di dimezzamento fisico di circa due anni. L’esecutivo europeo considera dunque che esso sia ‘completamente decaduto dall’incidente di Chernobyl’. E considera la sua analisi ‘un onere aggiuntivo’, del quale si può fare completamente a meno (2). Senza neppure prescrivere un monitoraggio di base sulle merci in arrivo dalle aree più vicine all’impianto nucleare dismesso.

Vigilanza colabrodo

I registri del sistema di allerta rapido su alimenti e mangimi (RASFF, Rapid Alert System on Food and Feed) sono utilizzati dalla Commissione europea quale base per l’analisi del rischio di radioattività sulle derrate in arrivo da Ucraina, Est Europa e Balcani. Trascurando altre fonti di informazione e analisi del rischio, che dovrebbero invece venire condotti su alimenti e mangimi realizzati a partire da materie prime agricole di provenienza più più vicina ai luoghi della catastrofe del 1986.

Il reg. UE 2020/1158 perciò riferisce che ‘negli ultimi 10 anni al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) sono stati notificati casi di non conformità ai livelli massimi in partite di funghi importati da diversi paesi terzi.’ La radioattività oltre i limiti ammessi in UE è stata altresì segnalata ‘in partite di mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti e prodotti derivati del genere Vaccinium’ (es. more, ribes), ‘ma nessun caso di non conformità nelle carni di selvaggina’. (Cons. 7).

Controlli a campione sui soli funghi e mirtilli rossi

Bruxelles considera quindi ‘sufficiente richiedere controlli documentali su tutte le partite di funghi, ad eccezione di quelli coltivati, e di mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti selvatici e prodotti derivati del genere Vaccinium accompagnate da un certificato ufficiale, integrati da controlli di identità e fisici di tali partite, compresa un’analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio radioattivo, con una frequenza del 20%’ (reg. UE 2020/1158, Cons. 13).

I controlli vengono in ogni caso limitati all’analisi del cesio-137, i cui livelli massimi ammissibili cumulativi di contaminazione radioattiva sono espressi in:

– 370 Bq/kg per latte, prodotti lattiero-caseari, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. I quali sono soggetti al reg. UE 609/13, articolo 2.2, lettere ‘a’ e ‘b’, senza previsione di obbligo di etichettatura di origine dei prodotti e delle loro materie prime, (3)

– 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti in arrivo dai 13 Paesi indicati in Allegato I. (reg. UE 2020/1158, articolo 3, Condizioni per l’ingresso nell’Unione).

I posti di controllo frontaliero sono così richiesti di eseguire soltanto su funghi selvatici, tartufi e frutti della specie Vaccinium (anche trasformati, v. Allegato II) i ‘controlli di identità e fisici di tali partite, compresa un’analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio-137, con una frequenza del 20%.’ (reg. UE 2020/1158, articolo 5, Controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione).

Sicurezza alimentare, i rischi trascurati da Bruxelles

I più evidenti rischi di sicurezza alimentare trascurati da Bruxelles attengono a:

– alimenti e mangimi realizzati a partire da materie prime agricole, ivi compresi animali da reddito e selvaggina, di provenienza Ucraina e dintorni,

– derrate alimentari e materie prime per mangimi provenienti da Paesi della ex-Yugoslavia ove l’alleanza NATO ha fatto largo impiego di munizioni e ordigni radioattivi.

I burattini di Bruxelles, ancora una volta, privilegiano l’interesse geopolitico – in questo caso, per sostenere l’economia fallimentare del governo insediato con il golpe di Maidan – alla sicurezza alimentare e la sicurezza pubblica dei suoi cittadini. (4)

Come difenderci?

L’indicazione di origine dei prodotti a scaffale e la provenienza delle loro materie prime – proposta all’iniziativa dei cittadini europei #EatORIGINal! Unmask your food! – è a maggior ragione urgente. La Commissione europea avrebbe dovuto esprimersi al riguardo entro il 2.1.20, ed è in un colpevole ritardo che precede l’emergenza Covid-19.

I ConsumAttori del Vecchio Continente hanno diritto di sapere da dove arrivano i cibi loro offerti. Ivi comprese le carni di equini, conigli, lepri e selvaggina, rane e lumache che sono state vergognosamente escluse dal campo di applicazione del reg. UE 1337/13. I ministri Teresa Bellanova e Stefano Patuanelli devono poi promuovere l’adozione urgente di un decreto legge che preveda l’obbligo di indicare l’origine di tutte le carni e i prodotti ittici serviti in ristoranti e pubblici esercizi, mense ed esercizi di catering, secondo lo schema già proposto nel 2017 e a tutt’oggi non considerato. (5)

Se non ora, quando?

Dario Dongo

Note

(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione del 5 agosto 2020 relativo alle condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl
(2) Reg. UE 2020/1158, Considerando 6
(3) La crisi globale di sicurezza alimentare di prodotti per l’infanzia, scaturita da uno stabilimento francese di Lactalis nel 2018, non è bastata a rafforzare le regole d’informazione sull’origine di tali prodotti. Sebbene essi siano destinati a una categoria di consumatori particolarmente vulnerabile, a maggior ragione in quanto il sistema immunitario si sviluppa nei primi anni di vita. V. precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/lactalis-salmonella-ai-neonati
(4) Non stupisce al proposito il pieno sostegno al governo ucraino della Open Society Foundation di George Soros (v. https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-ukraines-euromaidan-protests). Mr. Soros, tra l’altro, non ha mai nascosto né il proprio interesse verso investimenti fondiari a uso agricolo in Ucraina, né la ‘esigenza’ di ottenere il loro supporto manu militari (v. https://www.mintpressnews.com/george-soros-looks-to-co-own-ukraine/203866/). Combinazione, nell’Advisory Committee della Open Society Foundation milita anche Monique Goyens, direttrice generale di BEUC, la confederazione delle federazioni europee dei consumatori, finanziata in primis dalla Commissione europea (v. https://www.opensocietyfoundations.org/who-we-are/boards/european-advisory-board/member/monique-goyens). Il conflitto di interessi non è solo apparente
(5) Dario Dongo. Origine carni bovine al ristorante, lo schema di decreto legge del Consorzio L’Italia Zootecnica. Analisi di dettaglio. FARE (Food and Agriculture Requirements). 27.5.17

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