Poter conoscere l’origine delle carni servite al ristorante è un sacrosanto diritto dei consumatori. In Francia questo diritto è già stato riconosciuto, nel 2002, con riguardo alle carni bovine. Viene ora esteso anche a quelle suine, ovine e di pollame.
La lezione francese ai politicanti italici ‘tanto fumo niente arrosto’, a seguire.
Francia, 2002. Origine carni bovine al ristorante
Già nel 2002 il governo francese aveva introdotto il dovere, negli esercizi di ristorazione pubblica, di informare il pubblico sull’origine delle carni bovine. (1) Per rispondere all’interesse condiviso di consumatori, allevatori e produttori d’Oltralpe. Scegliere i prodotti nostrani è semplicemente logico perché significa garantire, con i propri gesti quotidiani:
– la sopravvivenza delle filiere agricole e zootecniche. Vale a dire, sovranità alimentare e stabilità dei prezzi,
– un reddito equo agli agricoltori, i quali sono i primi custodi delle aree rurali,
– occupazione e indotto, PIL e BES (benessere equo e sostenibile).
È questa la condizione per promuovere la sostenibilità delle produzioni, nella direzione dell’agroecologia. La rivoluzione bio può davvero salvare l’Europa, come mostrato dall’eloquente studio – non a caso, francese – di IDDRI (Institut pour le Développement Durable et les Relations Internationales).
Altrimenti, come è accaduto in Italia negli ultimi anni, la ‘droga del prezzo’ induce la ristorazione a comprare ciò che costa meno. Privilegiando le carni che costano meno, anche se derivano da animali pascolati su foreste brasiliane o argentine devastate proprio per fornire commodities alimentari come le carni stesse e la soia OGM.
Francia, 2019. Origine al ristorante estesa a tutte le carni
Il 18.11.19 la Francia ha notificato a Bruxelles un nuovo progetto normativo sull’origine delle carni al ristorante. (2) Lo schema di decreto – elaborato dalla Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) – modifica il decreto del 2002. Con l’obiettivo di estendere l’obbligo di etichettatura negli esercizi di ristorazione alle carni delle specie suina, ovina e di volatili.
I ristoratori sono perciò obbligati a comunicare ai loro avventori le notizie relative al/ai Paese/i di allevamento e macellazione di suini, ovini e pollame da cui derivano le carni servite. Riferendo perciò alle informazioni già previste come obbligatorie in etichetta – anche in relazione alle carni dei suddetti animali – grazie al regolamento (UE) 1337/2013. (3)
Una misura indispensabile a tutelare i consumatori francesi, ma anche a proteggere le filiere avicole e suinicole. Tanto più necessaria dopo che la Commissione europea – nel demenziale trattato con i Paesi del Mercosur – ha concesso l’importazione di 160 mila tonnellate di carni di pollame (oltre a 90 mila ton di carni bovine) in regime duty-free.
Origine delle carni al ristorante, regole UE e lacune normative
Il legislatore europeo ha riservato alla legislazione nazionale concorrente la disciplina delle informazioni da fornire ai consumatori su:
– cibi serviti dalle collettività. Vale a dire in bar, tavole calde e trattorie, ristoranti, fast-food, mense (aziendali, ospedaliere, scolastiche e di strutture sportive o turistiche), hotel, esercizi di catering,
– alimenti venduti sfusi e preincartati.
Gli Stati membri possono quindi salvaguardare i consumatori e le filiere produttive introducendo apposite normative, a valere sui rispettivi territori, che prescrivano l’obbligo di indicare l’origine delle carni servite dalle collettività. Il Consorzio Italia Zootecnia ha invero già inoltrato e sollecitato tale proposta ai tre ministri che si sono succeduti alle politiche agricole negli ultimi anni. (4)
Le lacune più gravi nella legislazione europea applicabile sono a tutt’oggi rappresentate dall’esclusione dal regime di tracciabilità rafforzata ed etichettatura obbligatoria di:
– carni equine, di quaglia e selvaggina. (5) Ciò è particolarmente grave per le carni equine, le quali possono così venire importate anche dagli USA – con tutti i pericoli legati all’impiego di farmaci vietatissimi in Europa – senza che i consumatori ne abbiano anche solo la più pallida idea,
– preparazioni e prodotti a base di carne. Il legislatore europeo privilegia sempre gli interessi di Big Food rispetto a quelli dei consumatori. Basta così aggiungere aromi o spezie e sale alle carni d’OltreOceano per nasconderne origine e provenienza.
Nuovi orizzonti in UE e in Italia
#EatORIGINal è la brillante iniziativa di 1,1 milioni di cittadini europei. La quale obbliga la Commissione europea ad adottare una proposta di regolamento che prescriva – sulle etichette di tutti gli alimenti immessi nel mercato interno – l’indicazione di:
– origine del prodotto. Vale a dire il ‘Made in…’, il Paese ove l’alimento ha subito la loro ultima trasformazione sostanziale ed economicamente rilevante,
– origine e/o provenienza degli ingredienti principali. Necessaria a distinguere ciò che proviene da una filiera corta rispetto ai frutti del mercantilismo.
In Italia, ‘tanto fumo niente arrosto’. A dispetto di una serie di decreti che valgono carta straccia – in quanto non notificati a Bruxelles – nulla di utile è stato fatto. Niente origine delle carni né degli agrumi e l’ortofrutta nei pubblici esercizi, per citare un paio di opportunità di rilancio delle filiere nazionali.
Gira voce che il deus ex-machina di Coldiretti stia mettendo a punto il testo di un decreto volto a introdurre in etichetta l’origine delle carni utilizzate come ingrediente di altri prodotti. Speriamo che almeno lui ricordi anche i menù dei ristoranti, e soprattutto la doverosa notifica a Bruxelles. Visto che – al di là del seguire i suoi ordini – la politica italica d’ogni colore è incapace di esprimere alcuna iniziativa.
In Francia intanto, è la stessa GDO a promuovere un’informazione preziosa e semplice sulla quota di ingredienti locali negli alimenti trasformati, grazie al logo ‘Franco-score’ che ne precisa la percentuale.
Dario Dongo
Note
(1) Decreto 17.12.02 (n. 2002-1465), ritualmente notificato dalla Francia nel sistema TRIS (Technical Regulation Information System), allora ai sensi della dir. 1998/48/CE. Notifica: 2002/73/F
(2) Schema di decreto notificato il 18.11.19 dalla Francia alla Commissione europea, nell’ambito del sistema TRIS, ora ai sensi della direttiva 2015/1535/CE. Notifica 2019/0564/F
(3) Cfr. reg. UE 1337/13, ‘che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili’
(4) Maurizio Martina, Gian Marco Centinaio, Teresa Bellanova sono i nomi dei convitati di pietra. Il Consorzio ha proposto loro uno schema normativo semplice ma efficace, redatto da chi scrive a titolo di amicizia e sostegno della causa, senza tuttavia ricevere alcun riscontro concreto. Si veda il precedente articolo Origine carni bovine al ristorante, lo schema di decreto legge del Consorzio L’Italia Zootecnica. Analisi di dettaglio
(5) V. reg. UE 1169/11 e reg. UE 1337/13
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.