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Insetti, Italia Nì

Vietato vendere insetti in Italia, afferma il ministero della Salute con una circolare di dubbia valenza. Esame del testo e dei suoi punti deboli

Il tema degli insetti a tavola ha suscitato un vivace dibattito, in Italia, su cui abbiamo già provato a fare chiarezza. Una recente nota del Ministero della Salute sembra dirimere le neofobie di alcuni e le aspettative di altri. Se pure, la sua efficacia potrebbe venire messa in discussione.

Insetti a tavola, la nota del Ministero della Salute in Italia

Il Ministero della Salute – con la nota ‘Informativa in merito all’uso di insetti in campo alimentare con specifico riferimento all’applicabilità del Regolamento (UE) 2015/2283 sui ‘novel food’ (1) – ha dato atto delle autorizzazioni rilasciate a livello nazionale, in diversi Stati membri, alla commercializzazione di alcune specie di insetti per uso alimentare.

Il regime transitorio introdotto dal nuovo regolamento sui Novel Foods prevede infatti la possibilità di proseguire la vendita e somministrazione di tali alimenti – sulla base di provvedimenti nazionali anteriori all’1.1.2018, (2) sempre precedute da apposite valutazioni del rischio – in attesa delle autorizzazioni centralizzate a livello europeo.

In Italia però, spiega il Ministero, non è stata ammessa alcuna commercializzazione di insetti prima della data di applicazione del citato regolamento. E pertanto, ‘la commercializzazione come alimento di un insetto o di un suo derivato potrà essere consentita solo quando sarà rilasciata a livello UE una specifica autorizzazione in applicazione dello stesso regolamento (UE) 2015/2283.’ (3)

La situazione è peculiare sotto due aspetti:

– da un lato, le imprese italiane devono poter venire ammesse a produrre anche in Italia insetti a uso alimentare, nel rispetto delle regole igienico-sanitarie applicabili alle produzioni di alimenti di origine animale. (4) E tuttavia, i relativi prodotti possono venire commercializzati solo all’estero, non anche in Italia, 

– d’altro canto, le imprese aventi sede e autorizzate in altri Paesi membri possono vendere in Italia alimenti che contengano insetti, ai sensi del Trattato per il Funzionamento dell’Unione. La nota ministeriale non considera tali aspetti, che potrebbero emergere su istanza degli operatori interessati quale motivo di contestazione delle condizioni di disparità di accesso al mercato.

Libera circolazione delle merci, la Corte di Giustizia 

La Corte di Giustizia europea, nella recente sentenza ‘Noria Distribution’, ha ricordato che ‘la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri è un principio fondamentale del Trattato FUE che trova la sua espressione nel divieto, enunciato all’articolo 34 TFUE, delle restrizioni quantitative dell’importazione tra gli Stati membri nonché di qualsiasi misura d’effetto equivalente’ (5).

Il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni, sancito dall’articolo 34 TFUE, riguarda qualsiasi normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intra-UE’. (6)

Ogni misura di divieto di commercializzazione, secondo la Corte di Giustizia, deve essere ‘basata su una valutazione scientifica approfondita del rischio reale per la salute’. Solo un’esigenza sanitaria concreta può dunque giustificare misure restrittive della libera circolazione delle merci, e tali misure devono in ogni caso risultare proporzionate al rischio individuato. 

Nel caso di specie la nota ministeriale (che ha rango ed efficacia ben inferiori a una legge dello Stato) non cita a presupposto alcuna concreta valutazione del rischio. (7) Risulterà perciò difficile, un eufemismo, restringere l’accesso al mercato italiano a prodotti giudicati sicuri (8) in altri Paesi europei, sulla scorta dei pareri delle rispettive autorità scientifiche indipendenti.

Dario Dongo

Note

(1) V. Nota Ministero della Salute, in Allegato

(2) L.1.1.18 è invero la data stabilita per l’attuazione del nuovo regolamento sui Novel Food. Cfr. Reg. UE 2015/2283, articolo 35, Misure transitorie

(3) V. Nota 1

(4) Non si ravvisano infatti ostacoli normativi all’autorizzazione in Italia di allevamenti di insetti e impianti di loro trasformazione, in regime di autocontrollo che come ovvio consideri le relative analisi dei rischi, oltre alle buone prassi igienico-sanitarie (GMP, PRP)

(5) V. paragrafo 17, sentenza Corte di Giustizia UE 27.4.2017, Noria Distribution Sarl, C 672/15, su http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190163&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=795817

(6) Idem c.s. paragrafo 18

(7) A ben vedere anzi, l’Efsa ha già eseguito un risk assessment preliminare, esprimendo la sostanziale assenza di rischi per la salute umana associati al consumo di insetti allevati in condizioni igieniche appropriate

(8) In quanto sottoposti ad adeguate analisi e gestione delle principali fonti di rischio, come raccomandato anche da Efsa

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