HomeEtichetteSanzioni reg. UE 1169/11, esame preliminare

Sanzioni reg. UE 1169/11, esame preliminare

Il progetto di decreto sanzioni sul regolamento UE 1169/11 trascura gli aspetti di sicurezza alimentare e le competenze dell’amministrazione sanitaria

Dopo tre anni di impunità sulle informazioni ai consumatori non conformi al regolamento UE 1169/11 – il c.d. FIR, Food Information Regulation – il governo italiano ha finalmente avviato l’esame preliminare del fatidico decreto sanzioni.

Il Consiglio dei Ministri ha annuncia la notizia con un comunicato stampa, datato 8 settembre 2017, che suscita non poche preoccupazioni presso gli addetti ai lavori. Nella parte in cui si afferma che la materia afferisce soltanto a ‘violazioni connesse a obblighi informativi‘, e di conseguenza ‘sono state introdotte solo sanzioni di natura amministrativa, che prevedono il pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro‘. (1)

La sicurezza alimentare nel regolamento UE 1169/11

Il rilievo sanitario di alcune informazioni in etichetta viene così trascurato. Giova invece sottolineare che la valutazione di sicurezza degli alimenti deve venire estesa alle notizie che li accompagnano. (2) Gli ‘obblighi informativi’ rilevano perciò ai fini della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori, con preciso riguardo alle seguenti notizie in etichetta:

– ingredienti allergenici (3) la cui citazione è cruciale. Anche quando l’operatore non riesca a escludere il rischio di contaminazione accidentale,

– avvertenze su taluni ingredienti, in grado di innescare reazioni fisiologiche peculiari o addirittura patologiche. Nella generalità dei consumatori (es. caffeina, polioli) o in alcune loro categorie (es. chinino, fenilalanina, acido glicirrizinico),

– condizioni particolari di conservazione (5) e data di scadenza. (6) Indispensabili, anche sui c.d. preincarti, al fine del consumo in condizioni di sicurezza degli alimenti deperibili dal punto di vista microbiologico,

– codice di lotto, (7) fondamentale ai fini della rintracciabilità e della gestione delle crisi di sicurezza alimentare. (8)

L’autorità competente ai controlli pubblici ufficiali

Il governo individuaquale autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali‘.

Il tira-e-molla tra i ministri per le politiche agricole e la salute è tuttavia disfunzionale. Atteso che i controlli pubblici ufficiali sulla sicurezza alimentare – i quali competono, fuor di ogni dubbio, all’Amministrazione sanitaria – devono altresì comprendere quelli sulle informazioni relative agli alimenti. (9)

Il regolamento europeo sui controlli pubblici ufficiali nella filiera alimentare si incardina infatti sulla funzione di sanità pubblica dell’autorità competente. Ed esclude dal proprio campo di applicazione i controlli merceologici che invece ricadono nelle competenze del dicastero all’agricoltura. (10)

L’amministrazione sanitaria, competenze trascurate e pericolo per il sistema-Paese

L’autorità centrale competente dovrebbe quindi essere quella sanitaria. In quanto responsabile ‘di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali’ sulla sicurezza alimentare. (11) Ed è l’amministrazione sanitaria a dover garantire l’efficacia dei controlli sulle etichette alimentari, al pari di quelli su igiene e sicurezza. Grazie a organizzazione e strutture, qualifiche e competenze che ne garantiscono l’operatività a 360′ sulle materie citate. In raccordo, tra l’altro, con il network europeo per l’analisi del rischio.

Il progetto di decreto governativo pare invece porre la sicurezza alimentare in secondo piano rispetto alla ripartizione di poteri politici e poltrone (12) a favore del ministero dell’agricoltura. Ma se a vincere il tira-e-molla parrebbe essere Maurizio Martina, a perdere non è solo l’amministrazione sanitaria. Bensì il sistema-Paese, la filiera alimentare, i consumatori.

Dario Dongo

Note

(1) http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-43/8047

(2) Avuto riguardo, tra l’altro, alle categorie vulnerabili di consumatori. Si veda il reg. CE 178/02, General Food Law, articolo 14

(3) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato II

(4) reg. UE 1169/11, Allegato III

(5) V. paragrafo B, nell’articolo http://www.foodagriculturerequirements.com/category/notizie/export-in-austria-è-ora-di-rispondere-per-le-rime-ai-consulenti-di-gruppo-rewe

(6) La data di scadenza va infatti riportata ‘su ogni singola porzione preconfezionata‘. Successivamente alla data di scadenza, oltretutto, l’alimento è considerato a rischio. Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 24.1 e Allegato X

(7) Il codice di lotto, si ricorda, può venire omesso qualora la data ‘da consumare (preferibilmente) entro‘ sia completata con giorno e mese (cfr. dir. 2011/91/UE, articolo 5)

(8) Vedasi reg. CE 178/02, articoli 18 e 19

(9) V. reg. UE 625/2017, articolo 1.2.a

(10) Reg. UE 625/2017, articolo 1.4

(11) Idem c.s., art. 3.3.a

(12) Se uno Stato membro ripartisce i controlli ufficiali su più autorità, deve garantire il coordinamento efficace tra le stesse e anche designare un’autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri. V. reg. UE 625/2017, articolo 4.2

 

DARIO DONGO

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

Articolo precedenteLegno nel vino
Articolo successivoDecreto sanzioni reg. UE 1169/11, il testo

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti