HomeIdeeDL agricoltura, l’ennesima presa in giro di Lollobrigida

DL agricoltura, l’ennesima presa in giro di Lollobrigida

A quasi cinque mesi dall’inizio della protesta degli agricoltori italiani – ma soprattutto, a un mese dalle elezioni europee – il ministro Francesco Lollobrigida annuncia un decreto legge per ‘rimediare’ ai loro problemi.

La manovra pre-elettorale rappresenta però purtroppo un’ennesima presa in giro degli operatori del comparto primario, come pure di quelli della trasformazione alimentare. A seguire, l’analisi dello schema di decreto.

1) Vendite sottocosto, pratiche commerciali sleali, nessuna tutela

La disciplina delle pratiche commerciali sleali rimane invariata nelle sue abominevoli carenze:

– tolleranza delle vendite #sottocosto (vale a dire, le vendite dei prodotti agricoli e alimentari a prezzi inferiori ai loro costi di produzione), che dovrebbero invece venire sottoposte a divieto inderogabile

– esclusione dei conferimenti in cooperative, organizzazioni dei produttori e loro associazioni (OP, AOP) dall’insieme delle regole a tutela dei produttori.

Lo scrivente ha già denunciato tali aspetti alla Commissione europea, evidenziando come la deroga da ultimo citata sia in palese contrasto con la Unfair Trading Practices Directive (EU) 2019/633. (1)

1.1) Beffe agli agricoltori, e alle imprese di trasformazione alimentare

Anziché risolvere le due questioni di cui sopra – le quali, come si è dimostrato nel comparto ortofrutticolo, rappresentano la prima causa della crisi dell’agricoltura in Italia (2) – il governo di Giorgia Meloni prende in giro gli agricoltori e le imprese della trasformazione alimentare in Italia con una impercettibile ‘cosmesi’ al decreto legislativo 198/21:

– viene introdotto il concetto di ‘costo medio di produzione’, affidando a ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) i criteri per la sua stima

– il ‘costo di produzione’ è definito quale ‘il costo relativo all’utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell’area di riferimento’ (nuovo articolo 2.1.q)

– ai principi generali dei contratti di vendita delle derrate agricole e alimentari si aggiunge quello secondo cui ‘i prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione’ di cui al punto precedente

– le clausole contrattuali rimesse all’autonomia negoziale comprendono i prezzi ‘stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti’ sopra richiamati. La cui inosservanza rimane peraltro priva di apposita sanzione.

1.2) Mercati all’ingrosso, nessuna novità

La beffa prosegue con il richiamo ai mercati all’ingrosso, i cui gestori erano già soggetti all’applicazione del d.lgs. 198/21. Viene così stabilito quanto segue:

– ‘nelle convenzioni e i regolamenti che disciplinano il funzionamento e l’organizzazione dei mercati all’ingrosso dei prodotti agroalimentari è inserito l’obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare’ (nuovo articolo 3.6-bis. V. nota 3)

– unica nota di colore, ‘i titolari e i gestori dei mercati di cui al comma precedente, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all’interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia’ a ICQRF (nuovo articolo 3.6-ter). Poiché peraltro non è prevista alcuna sanzione per l’omessa delazione, è quantomai improbabile che i gestori dei mercati denuncino i propri partner o affittuari (3)

‘la violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore, titolare di uno spazio di vendita all’interno dei mercati all’ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato’ (nuovo articolo 3.6-quater).

1.3) Sanzioni ultra-ridotte

Le sanzioni per le pratiche commerciali sleali possono venire ridotte in misura straordinaria, -75%, qualora il destinatario della contestazione ‘entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza di ingiunzione (…) dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell’illecito’. Vale a dire, a seconda dei casi:

– ‘la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente

– ‘modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante la proposta al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest’ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell’intero importo convenuto nel contratto di cessione’ (nuovo articolo 10.12-bis).

2) Cereali, obblighi di registrazione

Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali (…) le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono, a qualsiasi titolo, cereali sono tenute a

– comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito, nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa, le operazioni di carico e scarico trimestralmente effettuate’.

Le operazioni di carico e scarico sono soggette a registrazione obbligatoria quando le quantità dei singoli cereali superino

  • 30 t/anno per il frumento duro,
  • 40 per il frumento tenero,
  • 80 per il mais,
  • 40 per l’orzo,
  • 60 per il sorgo,
  • 30 per l’avena,
  • 30 per farro, segale, sorgo, miglio, frumento, segalato e scagliola.

Sono escluse le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e le aziende che producono mangimi’ (DL, articolo 5).

2.1) Imprese di prima trasformazione

Le imprese di prima trasformazione devono registrare le sole operazioni di carico, ‘con esclusione della registrazione delle operazioni relative ai cereali trasformati’.

Le operazioni di carico e di scarico per la vendita e la trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere comunicate nel supporto telematico (…) entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento’.

Successivi decreti MASAF, entro i 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, verranno modificati per attuare le suddette riforme. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le omesse registrazioni variano dai 500 ai 4000 euro.

3) Divieto di impianti fotovoltaici su zone agricole

Le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici sono aree non idonee all’istallazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (…). I procedimenti di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conclusi ai sensi della normativa previgente’ (DL, articolo 6).

Un piccolo passo in avanti, rispetto al problema dell’installazione dei soli pannelli solari sui terreni oggi destinati all’agricoltura, e tuttavia inidoneo ad arrestare della rapina delle terre agricole e dei paesaggi – oltreché il consumo di suolo, per usi diversi – con riguardo alle ipotesi che seguono:

– prosecuzione dei progetti fotovoltaici le cui procedure siano già state avviate

– riclassificazione delle zone ora destinate ad agricoltura

– espropriazione di suolo non agricolo (es. paesaggi naturali) per impianti fotovoltaici ed eolici

– espropriazioni di terreni agricoli e non per l’installazione di pale eoliche (4,5).

La blanda misura introdotta dal governo italiano, oltretutto, non è stata notificata a Bruxelles e la finanza non esiterà a contestare l’assenza (forse deliberata) di motivazioni a suo supporto.

4) Peste suina africana, misure urgenti

Gli eventi emergenziali indicati nel codice della protezione civile vengono estesi alle ‘emergenze connesse all’imprevista diffusione di epizoozie che, in ragione del pericolo per la salute degli animali da allevamento, devono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, e mediante un’attività di coordinamento di più enti e amministrazioni’ (DL, art. 7).

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana viene autorizzato ad avvalersi di un contingente di massimo 177 unità delle forze armate, per non oltre 24 mesi. Con obiettivi di bio-regolazione, cioè abbattimento dei cinghiali. Tale personale verrà attribuito di funzioni di pubblica sicurezza e potrà procedere all’identificazione di persone, ‘anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l’attività’.

4.1) Filiera suinicola, le misure che mancano

Nessuna misura è invece stabilita:

– a favore dei suinicoltori italiani da cui dipendono i prosciutti e salumi DOP, oltreché Made in Italy. I quali sono i primi a dover investire su rigorosi protocolli di biosicurezza (che comprendono investimenti sulle infrastrutture, es. doppie barriere elettrificate), per proteggere le loro attività

– per certificare l’assenza di rischi di contaminazione negli allevamenti, i macelli e gli impianti di lavorazione delle carni che applichino rigorosi protocolli di biosicurezza. Come chi scrive ha invano proposto all’alba del primo focolaio di peste suina africana in Italia. (6)

5) Emergenza granchio blu

Un Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e delle altre specie alloctone verrà nominato con decreto del presidente del Consiglio.

Il Commissario potrà assumere 8 unità di personale non dirigenziale designato dai vari ministeri competenti e avvalersi di ulteriori 6 unità delle Regioni interessate. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, esso dovrà presentare un piano d’intervento. Il suo mandato scadrà il 31 dicembre 2026 (DL, art. 8).

6) AGEA, incorporazione del SIAN

Al fine di razionalizzare e di aumentare l’efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN, nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura – SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA’ (DL, art. 9).

6.1) Monopolio dei CAA Coldiretti, nessuna riforma

Ogni decreto-legge deve venire giustificato da motivi di necessità ed urgenza che è difficile intravedere nell’incorporazione di una S.p.A. in un ente pubblico. Salvo verificare se questa operazione possa risultare funzionale ad acquisire servizi informatici di imprese ‘amiche’ senza ricorrere a gare pubbliche di appalto.

Il decreto-legge in esame avrebbe dovuto invece ripristinare la libera concorrenza dei servizi in agricoltura, dopo che:

– l’AGEA guidata da Gabriele Papa Pagliardini in conflitto d’interessi con il cerchio magico di Coldiretti ha escluso circa 2.500 liberi professionisti da tali servizi, e

– il MASAF, con capo gabinetto Raffaele Borriello ex-dirigente di Coldiretti, ha riformato i CAA su misura delle ‘Impresa Verde’ di Coldiretti e pochi altri (7,8), e

– gli agricoltori italiani in protesta reclamano da mesi la loro sacrosanta libertà di decidere a chi affidare la gestione dei loro fascicoli aziendali (1,9).

Chi scrive ha già denunciato alla Commissione europea questa violazione delle regole UE, in attesa di riscontro entro il termine a scadere nei prossimi giorni.

7) Carabinieri forestali sotto il MASAF

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri viene attribuito alla dipendenza funzionale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Fatta salva la dipendenza funzionale dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica (DL, art. 10).

Il codice dell’ordinamento militare viene così riformato per attribuire il ‘personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare’ all’onnivoro MASAF. Con ulteriore confusione di ruoli tra i controlli ufficiali sulla filiera alimentare – il cui coordinamento dovrebbe spettare al ministero della Salute (10) – e quelli propri del Comando Forestale.  In palese vizio dei motivi di necessità e urgenza.

8) Sospensione mutui per poche aziende agricole

Le sole imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che nell’anno 2023 hanno subito una riduzione del volume d’affari pari ad almeno il 20% rispetto all’anno precedente possono presentare un’autocertificazione a tale riguardo per

– ‘avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari (…) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia

– a condizione che le loro ‘esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi

– con ‘facoltà delle imprese di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale’ (DL, articolo 1.2).

9) ‘De minimis’ per pochi

Il governo ha finalmente ricordato l’esistenza della pesca e l’acquacoltura, tra i settori di destino degli aiuti ‘de minimis’ infatti previsti dal regolamento (UE) 717/2014. E in ogni caso:

– entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, il ministero dell’Agricoltura dovrà aggiornare i decreti attuativi,tenendo conto quale criterio di assegnazione del beneficio dell’avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti’.

9.1) Assicurazioni in agricoltura, il vizietto italico

L’avvenuta stipula di una polizza assicurativa privata quale criterio di assegnazione di un ristoro pubblico è di dubbia legittimità costituzionale (articolo 3), nella parte in cui privilegia le aziende agricole più strutturate rispetto a quelle che non si possono permettere di affrontare i costi di una copertura assicurativa.

Gli elevati costi delle assicurazioni in agricoltura in Italia, come chi scrive ha già denunciato, sono tra l’altro riconducibili a un illegittimo decreto del ministero dell’Agricoltura. Il quale ha imposto agli agricoltori di assicurare intere superfici per coltura vegetale e interi allevamenti per specie animale. (11)

I costi elevati ‘per decreto’, come pure si è segnalato, possono venire ricondotti alle lobby del primo ‘sindacato’ degli agricoltori che macina profitti alle loro spalle anche sulle assicurazioni in agricoltura. Ma nessun ministro né dirigente del ministero o di Antitrust è parso avvedersi di ciò. (12)

9.2) Eccezione per gli amici

Francesco Lollobrigida – nello stesso decreto in cui introduce la preventiva stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni quale criterio di assegnazione degli aiuti ‘de minimis’ (v. sopra, paragrafi 9, 9.1) – deroga al nuovo criterio, combinazione, proprio per rispondere alle esigenze del suo territorio, sollecitate anche dal suo collega di partito nonché assessore all’Agricoltura in Regione Lazio. (13)

I produttori di kiwi che nel corso della campagna 2023 hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle loro piante (actinidia) a causa della c.d. ‘moria del kiwi’ e ‘che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva’. Per gli amici, questo e altro.

10) Zone alluvionate e pensionati, agevolazioni contributive

Il solo periodo di contribuzione dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 è soggetto ad agevolazioni sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo che operano nelle aree colpite da eventi alluvionali (a partire dall’1 maggio 2023), in misura del 68%.

La riduzione a metà dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi già pensionati ‘si applica anche ai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS, a richiesta dell’interessato’ (DL, articolo 2).

11) Vento di primavera

Gli agricoltori italiani possono rendersi ben conto che le politiche agricole di Coldiretti e del ‘suo’ ministro Francesco Lollobrigida, così come dei suoi amici in Fratelli d’Italia, sono tutto fumo e niente arrosto.

È ora di cambiare, una volta per tutte e prima che sia troppo tardi, a partire dall’Europa ove alcuni dei guai sopra elencati – come le deroghe all’applicazione della disciplina delle pratiche commerciali a favore di cooperative, OP e AOP, nonché il monopolio dei CAA – possono venire affrontati subito, sollecitando la Commissione europea ad attivare una procedura d’infrazione nei confronti del governo italiano.

Dario Dongo – candidato alle elezioni europee nel Collegio Nord-est, l’8-9 giugno, nel movimento Pace Terra e Dignità – aspira a tutelare gli agricoltori in UE con alcune semplici priorità, già ampiamente condivise.

#VanghePulite, #PaceTerraDignità

Dario Dongo

Note

(1) Dario Dongo. #AgricoltoriUniti, il manifesto 2 marzo 2024. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.2.24

(2) Dario Dongo. Addio frutta italiana. La crisi, e la soluzione. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.4.24

(3) Federagromercati, Federazione Nazionale degli Operatori Agro-Floro-Ittico-Alimentari, affiliata a Confcommercio, nella propria recente circolare agli associati addirittura richiama l’articolo 62 del DL 1/2012 anziché il d.lgs. 198/21 che lo ha abrogato

(4) Dario Dongo. Rapina delle terre, ‘parchi agrisolari’ e pale eoliche. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.4.24

(5) Dario Dongo. Rapina delle terre per impianti eolici e fotovoltaici, rivoluzione! GIFT (Great Italian Food Trade). 29.4.24

(6) Si vedano i paragrafi 4,5,6 del precedente articolo di Dario Dongo. Peste suina africana, primi divieti all’export per i salumi Made in Italy. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.1.22

(7) Dario Dongo. Italia, via libera al monopolio CAA sugli aiuti UE in agricoltura. GIFT (Great Italian Food Trade). 12.2.24

(8) Dario Dongo. Porte girevoli in agricoltura, un’interrogazione. GIFT (Great Italian Food Trade). 14.2.24

(9) Dario Dongo. Riforma dei CAA, nuovi costi e burocrazia a carico degli agricoltori. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.2.24

(10) Si veda il paragrafo ‘MiPAAF, competenze e sovrapposizioni’ nel precedente articolo di Dario Dongo, Sarah Lanzilli, Amaranta Traversa, Claudio Biglia. Controlli ufficiali, d .lgs. 27/21. Attuazione del reg. UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 14.3.21

(11) Dario Dongo. Assicurazioni agevolate in agricoltura, l’anomalia italiana. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.4.21

(12) Dario Dongo. Assicurazioni agevolate, il business di Coldiretti alle spalle degli agricoltori. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.5.21

(13) Moria del kiwi, la Regione Lazio chiede 215 milioni di euro al ministero dell’Agricoltura. Regione Lazio. 20.2.24 https://tinyurl.com/4bycj86p

(14) Dario Dongo. Coldiretti, Lollobrigida e Fratelli d’Italia, legami profondi e #falseflag. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 10.2.24

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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