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Sicurezza generale prodotti, GSPR. Il modello di richiamo

È stato pubblicato il regolamento di esecuzione della Commissione, che stabilisce il modello unico e standardizzato per il richiamo dei prodotti non conformi alle disposizioni sulla sicurezza generale dei prodotti. I consumatori saranno in grado di avere accesso a informazioni chiare e visibili sui negozi fisici e online, ed essere protetti dai rischi legati ai prodotti non conformi immessi sul mercato. (1)

General Safety Products Regulation (GSPR)

Il regolamento (UE) 2023/988 (GSPR) ha lo scopo di adottare disposizioni uniformi e comuni su tutto il mercato interno dell’Unione, e promuovere una maggiore tutela di tutti i tipi di consumatori, con particolare riguardo per i bambini, anziani, disabili e soggetti fragili, nei confronti dei prodotti commercializzati nei negozi fisici e online (a distanza). (2)

Tutti i prodotti rientrano nel campo di applicazione del regolamento, ad eccezione di alcune categorie che sono già oggetto di disciplina specifica in materia di sicurezza (es. alimenti, mangimi, medicinali, sottoprodotti di origine animale). Sono previsti specifici requisiti per le informazioni sui prodotti, e una suddivisione delle responsabilità tra i produttori e i distributori, che intervengono nei processi di valutazione e gestione del rischio, in caso di non conformità (cui saranno associate le rispettive sanzioni da parte degli Stati membri).

I prodotti non conformi sono riportati su Safety Gate, la piattaforma della Commissione dedicata ai prodotti non alimentari pericolosi. (3) Il database contiene numerosi prodotti, tra cui i food imitating products e i child-appealing products, prodotti attraenti per i consumatori per via della loro somiglianza con gli alimenti (per forma e/o packaging), rappresentando un serio rischio per la salute dovuto ad esempio per soffocamento o intossicazione da ingestione. (4)

Modello di richiamo

L’avviso di richiamo è previsto dall’art. 36 del GSPR, che prevede che tutti gli avvisi scritti devono essere effettuati in forma di richiamo, da notificare ai consumatori interessati previa identificazione e senza indebito ritardo da parte degli operatori economici (art 35, par. 1). Devono essere rispettati i requisiti linguistici dello Stato membro di riferimento, ed essere riportati i seguenti elementi:

  • titolo, che riporta la dicitura ‘Richiamo per la sicurezza del prodotto’;
  • descrizione del prodotto, che comprende:

i) immagine, nome e marca,

ii) numero di identificazione del prodotto (es. lotto) e, ove possibile, indicazione grafica (es. foto) per indicare dove esso è collocato sul prodotto o suo imballaggio,

iii) periodo e luogo di vendita e identità del venditore (se disponibile),- descrizione del pericolo, evitando di usare elementi che possano ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori (es. usando termini come ‘volontario’, ‘discrezionale’, ‘precauzionale’);

  • descrizione delle azioni che i consumatori devono adottare, tra cui il termine immediato di uso del prodotto oggetto di richiamo, e i rimedi a disposizione (5), insieme all’invito alla divulgazione del richiamo (se necessario);
  • numero di telefono gratuito o servizio interattivo online per la richiesta di informazioni, nelle varie lingue dell’Unione.

L’accessibilità per le persone con disabilità deve essere tenuta conto e, pertanto, gli operatori devono considerare le migliori pratiche in termini di accessibilità del web. Le immagini, in particolare modo, devono poter essere leggibili meccanicamente se le informazioni di rilievo per il richiamo sono in essa contenute. (6)

I modelli sono disponibili online per gli operatori economici sulla piattaforma Safety Gate (7), ma la nuova versione entrerà in vigore contemporaneamente al GSPR, ossia alla data del 13 Dicembre 2024, nella quale la General Safety Products Directive (GSPD) verrà definitivamente abrogata.

Norme nazionali ed europee per i prodotti

La sicurezza di taluni prodotti deve essere garantita mediante il rispetto di specifiche norme (o standard) adottati sulla base dei requisiti della GSFD (fino alla sua abrogazione). Un prodotto è sicuro se rispetta le disposizioni della normativa nazionale (in assenza di disposizioni comunitarie specifiche), oppure se vi sono normative nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee (8).

In alternativa, la conformità del prodotto deve essere valutata nei seguenti modi:

  • riferimento a norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee non pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, o norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
  • raccomandazioni e orientamenti della Commissione;
  • codici di buona condotta validi per la categoria di prodotti di riferimento;
  • ultimi ritrovati della tecnica;
  • sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.

I prodotti per i bambini sono soggetti frequentemente a segnalazioni su Safety Gate, tanto che nel periodo 2020-2021 essi hanno costituito più del 20% dei prodotti notificati sulla piattaforma. Per questo, la Commissione ha elaborato diverse decisioni che attuano requisiti di sicurezza specifici, per i prodotti diversi dai giocattoli, per cui già vale quanto definito dalla Toy Safety Directive (TSD). Questi prodotti sono: (9)

  • seggiolini da bagno, ausili per il bagno, vaschette da bagno e supporti per vaschette da bagno, destinati a neonati o bambini nella prima infanzia;
  • prodotti per l’ambiente di sonno dei bambini (e.g. materasso e paracolpi per lettino, amaca per bambini piccoli, piumino da letto e sacco nanna per bambini);
  • taluni sedili per bambini (e.g. rialzo per sedia, sedia e seggiolone per bambini, seggiolino da tavolo);
  • prodotti per bambini:

i) destinati a essere indossati,

ii) intesi a facilitare o fornire protezione per la funzione seduta, il sonno, il bagno, la cura del corpo, il rilassamento, il trasporto e l’apprendimento precoce,

iii) intesi ad aiutarli a mangiare, a bere o a succhiare,

iv) che offrono una o più delle funzioni precedenti e una o più altre funzioni,

v) prodotti correlati a prodotti per bambini (es. prodotti specificatamente progettati per essere utilizzati con i prodotti per bambini di cui sopra, o loro combinazione, o prodotti da essere utilizzati, montati o installati da adulti, accessibili a un bambino e che offrono una funzione protettiva).

Conclusioni provvisorie

Il GSPR entrerà in vigore il 13 Dicembre 2024, così come il nuovo modello di richiamo per i prodotti non sicuri. Nel periodo di tempo che intercorre fino a tale data, saranno probabilmente adottate ulteriori disposizioni che completano il nuovo regolamento, e abrogheranno quelle definite dalla GSPD.

Gli operatori economici hanno tutto il tempo di conformarsi alle nuove disposizioni normative, e garantire tempestivi e immediati richiami dei prodotti non sicuri che dovessero essere presenti sul mercato, per tutelare i consumatori, soprattutto quelli più sensibili (es. bambini), e riconoscere i giusti rimedi per compensare i disagi subiti, ed evitare che essi possano rappresentare un rischio per la salute e la sicurezza.

Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna

Note

(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 della Commissione del 24 maggio 2024 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione del modello di avviso di richiamo. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1435/oj 

(2) Dario Dongo, Alessandra Mei. General Product Safety Regulation, al nastro di partenza in Unione Europea. L’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.5.23

(3) V. https://ec.europa.eu/safety-gate. La piattaforma è stata istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, sulla base della precedente direttiva, con il nome di ‘RAPEX’. Con l’adozione del nuovo regolamento, è stato preferito utilizzare la denominazione Safety Gate.

(4) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. ‘Food imitating products’ e ‘General Products Safety Regulation’ (EU) No 2023/988. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.11.23

(5) Ai sensi dell’art. 37 del GSPR, l’operatore economico che richiama un prodotto deve offrire al consumatore un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo. Questi rimedi devono contemplare almeno due scelte (ad eccezione che l’operatore economico proponga delle alternative o alcuni dei rimedi cogenti non siano disponibili) tra i) la riparazione del prodotto; ii) la sostituzione con un prodotto sicuro dello stesso tipo e almeno di uguale valore e qualità; iii) adeguato rimborso che sia almeno pari al prezzo pagato dal consumatore.

(6) V. considerando 5 del reg. (UE) 2024/1435.

(7) V. https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/effectiveRecalls. Attualmente sono disponibili i templates raccomandati, prodotti secondo le disposizioni della GSPD.

(8) Le norme europee sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale tramite la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione, che comprende anche le norme che sono state da essa ritirate.

(9) I requisiti di sicurezza cui le norme europee devono conformarsi sono riportate nella decisione 2010/9/UE, la decisione 2010/376/UE, la decisione 2013/121/UE e la decisione (UE) 2023/1338.

DARIO DONGO

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

Andrea Adelmo Della Penna

Laureato in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, tecnologo alimentare abilitato, segue l’area di ricerca e sviluppo. Con particolare riguardo ai progetti di ricerca europei (in Horizon 2020, PRIMA) ove la divisione FARE di WIISE S.r.l. società benefit partecipa.

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